Art. 9.
                   (Acquacoltura in acque marine)

Al  comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e marine".
 
          Nota all'art. 9:
              - Il   testo  del  comma  2  dell'art.  2  della  legge
          5 febbraio  1992,  n. 102 (Norme concernenti l'attivita' di
          acquacoltura),  a  seguito  delle modifiche apportate dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135
          del   codice   civile,   i   soggetti,  persone  fisiche  o
          giuridiche,    singoli    o   associati,   che   esercitano
          l'acquacoltura  e  le connesse attivita' di prelievo sia in
          acque dolci sia in acque salmastre e marine.".