Art. 12.
                        Fascicolo informatico
  1. La cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo
d'ufficio,   contenente   gli   atti   del  processo  come  documenti
informatici  ovvero  le  copie  informatiche dei medesimi atti quando
siano stati depositati su supporto cartaceo.
  2. Nel fascicolo informatico sono inseriti, secondo le modalita' di
cui  al comma 1, anche i documenti probatori offerti in comunicazione
o  prodotti  dalle  parti  o  comunque  acquisiti  al processo. Per i
documenti   probatori  prodotti  o  comunque  acquisiti  su  supporto
cartaceo l'inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie
informatiche e' effettuato dalla cancelleria, sempre che l'operazione
non sia eccessivamente onerosa.
  3. La formazione del fascicolo informatico non elimina l'obbligo di
formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo.