Art. 13. Formazione del fascicolo informatico 1. Ogni fascicolo informatico riceve la stessa numerazione del fascicolo cartaceo ed e' formato secondo quanto stabilito dall'articolo 36 delle norme di attuazione del codice di procedura civile. 2. L'indice degli atti contiene anche l'indicazione dei documenti conservati solo nel fascicolo cartaceo ed e' redatto in modo da consentire la diretta consultazione degli atti e dei documenti informatici. 3. Gli atti e i documenti probatori depositati dalle parti, contestualmente alla costituzione in giudizio o successivamente, sono inseriti in apposite sezioni del fascicolo informatico contenenti ciascuna l'indicazione del giudizio e della parte cui si riferiscono. 4. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, e' eccessivamente onerosa l'estrazione della copia informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo, ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico da parte della cancelleria, quando il formato del documento da copiare e' diverso da quelli indicati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero se il numero delle pagine da copiare e' superiore a venti. Con il medesimo decreto il numero delle pagine e' periodicamente aggiornato. 5. In deroga al comma 4 la cancelleria procede comunque all'estrazione della copia informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo quando la parte allega ad essi la copia su supporto informatico. 6. Il fascicolo informatico e' consultabile dalla parte, oltre che in via telematica, anche nei locali della cancelleria attraverso un videoterminale. 7. Dopo la precisazione delle conclusioni il responsabile della cancelleria appone al fascicolo informatico la firma digitale.