Art. 13.
                Formazione del fascicolo informatico
  1.  Ogni  fascicolo  informatico  riceve  la stessa numerazione del
fascicolo   cartaceo   ed   e'   formato   secondo  quanto  stabilito
dall'articolo  36  delle  norme di attuazione del codice di procedura
civile.
  2.  L'indice  degli atti contiene anche l'indicazione dei documenti
conservati  solo  nel  fascicolo  cartaceo  ed  e' redatto in modo da
consentire  la  diretta  consultazione  degli  atti  e  dei documenti
informatici.
  3.  Gli  atti  e  i  documenti  probatori  depositati  dalle parti,
contestualmente alla costituzione in giudizio o successivamente, sono
inseriti  in  apposite  sezioni  del fascicolo informatico contenenti
ciascuna l'indicazione del giudizio e della parte cui si riferiscono.
  4.  Ai  sensi  dell'articolo 12, comma 2, e' eccessivamente onerosa
l'estrazione  della copia informatica di documenti probatori prodotti
o  acquisiti  su  supporto  cartaceo,  ai  fini  dell'inserimento nel
fascicolo  informatico  da parte della cancelleria, quando il formato
del documento da copiare e' diverso da quelli indicati con il decreto
di  cui  all'articolo 3, comma 3, ovvero se il numero delle pagine da
copiare e' superiore a venti. Con il medesimo decreto il numero delle
pagine e' periodicamente aggiornato.
  5.   In   deroga   al  comma  4  la  cancelleria  procede  comunque
all'estrazione   della   copia  informatica  di  documenti  probatori
prodotti  o  acquisiti su supporto cartaceo quando la parte allega ad
essi la copia su supporto informatico.
  6.  Il fascicolo informatico e' consultabile dalla parte, oltre che
in  via  telematica, anche nei locali della cancelleria attraverso un
videoterminale.
  7.  Dopo  la  precisazione  delle conclusioni il responsabile della
cancelleria appone al fascicolo informatico la firma digitale.