Art. 14.
Produzione degli atti e dei documenti     probatori    su    supporto
                             informatico
  1.  Gli atti e i documenti probatori offerti in comunicazione dalle
parti dopo la costituzione in giudizio possono essere prodotti, oltre
che  per  via  telematica, anche mediante deposito in cancelleria del
supporto  informatico  che  li contiene. Il supporto informatico deve
essere  compatibile  con i tipi e i modelli stabiliti al riguardo dal
decreto  di  cui  all'articolo  3, comma 3, e deve contenere anche il
relativo  indice, la cui integrita' e' attestata dal difensore con la
firma digitale.
  2.  Il  responsabile  della  cancelleria  procede  a  duplicare nel
fascicolo  informatico  gli  atti,  i  documenti probatori e l'indice
indicati nel comma 1.
  3.  Il  supporto  informatico  e'  restituito  alla  parte  dopo la
duplicazione di cui al comma 2.