Art. 15.
                 Deposito della relazione del C.T.U.
  1.  La relazione prevista dall'articolo 195 del codice di procedura
civile  puo'  essere  depositata  per  via  telematica come documento
informatico sottoscritto con firma digitale.
  2.  Con  lo  stesso  mezzo  devono essere allegati i documenti e le
osservazioni  delle  parti  o  la copia informatica di questi ove gli
originali  sono  stati prodotti su supporto cartaceo. In tal caso gli
originali  sono  depositati  dal  consulente  tecnico d'ufficio senza
ritardo, in ogni caso prima dell'udienza successiva alla scadenza del
termine per il deposito della relazione.
  3. Il giudice, tenuto conto di un eventuale successivo utilizzo dei
dati  contenuti nella consulenza tecnica d'ufficio, puo' disporre che
la  relazione  o parte di essa sia redatta in modo conforme a modelli
definiti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
 
          Nota all'art. 15:
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 195 del codice di
          procedura civile:
              "Art.  195  (Processo  verbale  e  relazione).  - Delle
          indagini  del  consulente si forma processo verbale, quando
          sono  compiute  con l'intervento del giudice istruttore, ma
          questi   puo'  anche  disporre  che  il  consulente  rediga
          relazione scritta.
              Se  le  indagini  sono  compiute senza l'intervento del
          giudice,  il  consulente  deve farne relazione, nella quale
          inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.
              La  relazione deve essere depositata in cancelleria nel
          termine che il giudice fissa".