Art. 16. Trasmissione dei fascicoli 1. Qualora non sia necessario acquisire il fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, la trasmissione del fascicolo d'ufficio puo' avvenire, in ogni stato e grado, anche per via telematica con particolari modalita', stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e dirette ad assicurarne l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza. 2. Prima dell'inoltro, il responsabile della cancelleria e' tenuto a controllare che il contenuto del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo sia presente nel fascicolo informatico.