Art. 16.
                     Trasmissione dei fascicoli
  1.  Qualora  non sia necessario acquisire il fascicolo d'ufficio su
supporto  cartaceo,  la  trasmissione  del  fascicolo  d'ufficio puo'
avvenire,  in  ogni  stato  e  grado,  anche  per  via telematica con
particolari  modalita',  stabilite con il decreto di cui all'articolo
3,  comma  3, e dirette ad assicurarne l'integrita', l'autenticita' e
la riservatezza.
  2.  Prima dell'inoltro, il responsabile della cancelleria e' tenuto
a  controllare  che  il contenuto del fascicolo d'ufficio su supporto
cartaceo sia presente nel fascicolo informatico.