Art. 17.
                     Trasmissione della sentenza
  1. La trasmissione per via telematica della minuta della sentenza o
della   sentenza   stessa,   redatte   come   documenti   informatici
sottoscritti   con   firma   digitale,   e'   effettuata,   ai  sensi
dell'articolo  119  delle norme di attuazione del codice di procedura
civile,  con  particolari  modalita'  stabilite con il decreto di cui
all'articolo  3,  comma  3,  e  dirette  ad assicurarne l'integrita',
l'autenticita' e la riservatezza.
  2.  Il  cancelliere,  ai  fini del deposito della sentenza ai sensi
dell'articolo  133  del  codice  di  procedura civile, sottoscrive la
sentenza stessa con la propria firma digitale.
 
          Note all'art. 17:
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 119 delle norme di
          attuazione del codice di procedura civile:
              "Art.  119  (Redazione  della  sentenza). - L'estensore
          deve  consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al
          presidente  del  tribunale  o della sezione. Il presidente,
          datane  lettura,  quando lo ritiene opportuno, al collegio,
          la  sottoscrive  insieme  con  l'estensore e la consegna al
          cancelliere, il quale scrive il testo originale o ne affida
          la  scritturazione  al  dattilografo di ruolo, sotto la sua
          direzione, a norma dell'art. 132 del codice.
              Il    presidente   e   il   relatore,   verificata   la
          corrispondenza  dell'originale  alla  minuta  consegnata al
          cancelliere,   sottoscrivono   la   sentenza   e  la  fanno
          sottoscrivere all'altro giudice.
              Il  giudice  che  ha  esteso la motivazione aggiunge la
          qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.
              Quando la sentenza e' pronunziata secondo equita' se ne
          deve dare atto nel dispositivo".
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 133 del codice di
          procedura civile:
              "Art.   133   (Pubblicazione   e   comunicazione  della
          sentenza).  La  sentenza e' resa pubblica mediante deposito
          nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
              Il  cancelliere  da'  atto  del  deposito in calce alla
          sentenza  e  vi  appone la data e la firma, ed entro cinque
          giorni,  mediante  biglietto  contenente il dispositivo, ne
          da' notizia alle parti che si sono costituite".