Art. 17. Trasmissione della sentenza 1. La trasmissione per via telematica della minuta della sentenza o della sentenza stessa, redatte come documenti informatici sottoscritti con firma digitale, e' effettuata, ai sensi dell'articolo 119 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, con particolari modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e dirette ad assicurarne l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza. 2. Il cancelliere, ai fini del deposito della sentenza ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura civile, sottoscrive la sentenza stessa con la propria firma digitale.
Note all'art. 17: - Si trascrive il testo dell'art. 119 delle norme di attuazione del codice di procedura civile: "Art. 119 (Redazione della sentenza). - L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione, a norma dell'art. 132 del codice. Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice. Il giudice che ha esteso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione. Quando la sentenza e' pronunziata secondo equita' se ne deve dare atto nel dispositivo". - Si trascrive il testo dell'art. 133 del codice di procedura civile: "Art. 133 (Pubblicazione e comunicazione della sentenza). La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne da' notizia alle parti che si sono costituite".