Art. 18. 
      Informatizzazione del processo amministrativo e contabile 
  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto
compatibili, anche al processo amministrativo e ai  processi  innanzi
alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. 
  2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  sentita
l'Autorita' per l'informatica nella  pubblica  amministrazione,  sono
stabilite le regole  tecnico-operative  per  il  funzionamento  e  la
gestione del sistema informatico  della  giustizia  amministrativa  e
contabile.  I  decreti  sono  adottati  entro  il  termine   di   cui
all'articolo 19, comma 2.