Art. 19.
                         Disposizioni finali
  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai giudizi
iscritti a ruolo dopo il 1o gennaio 2002.
  2.  Il  decreto  ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 3, e'
adottato entro il 30 ottobre 2001.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2001
                               CIAMPI
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei
                                     Ministri
                                  Fassino, Ministro della giustizia
                                  Bassanini, Ministro per la funzione
                                     pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino

  Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2001
  Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 345