Art. 2.
                        Campo di applicazione
  1. E' ammessa la formazione, la comunicazione e la notificazione di
atti  del  processo  civile  mediante  documenti informatici nei modi
previsti dal presente regolamento.
  2.  L'attivita' di trasmissione, comunicazione o notificazione, dei
documenti  informatici e' effettuata per via telematica attraverso il
sistema    informatico   civile,   fatto   salvo   quanto   stabilito
dall'articolo 6.
  3.  Si  applicano  le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica  10  novembre 1997, n. 513, ove non diversamente stabilito
dal presente regolamento.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  10  novembre  1997,  n.  513,  vedi  note  alle
          premesse.