Art. 2. Campo di applicazione 1. E' ammessa la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti del processo civile mediante documenti informatici nei modi previsti dal presente regolamento. 2. L'attivita' di trasmissione, comunicazione o notificazione, dei documenti informatici e' effettuata per via telematica attraverso il sistema informatico civile, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6. 3. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ove non diversamente stabilito dal presente regolamento.
Nota all'art. 2: - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, vedi note alle premesse.