Art. 3.
                     Sistema informatico civile
  1.  Il  sistema informatico civile e' strutturato con modalita' che
assicurano:
    a) l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento;
    b)  l'individuazione  del  soggetto  che  inserisce,  modifica  o
comunica l'atto;
    c) l'avvenuta ricezione della comunicazione dell'atto;
    d)  l'automatica  abilitazione  del  difensore  e  dell'ufficiale
giudiziario.
  2.  Al  sistema  informatico  civile  possono  accedere attivamente
soltanto  i  difensori  delle parti e gli ufficiali giudiziari per le
attivita' rispettivamente consentite dal presente regolamento.
  3.  Con  decreto  del Ministro della giustizia, sentita l'Autorita'
per  l'informatica  nella pubblica amministrazione, sono stabilite le
regole  tecnico-operative  per  il  funzionamento  e  la gestione del
sistema informatico civile, nonche' per l'accesso dei difensori delle
parti  e  degli  ufficiali  giudiziari.  Con il medesimo decreto sono
stabilite  le  regole tecnico-operative relative alla conservazione e
all'archiviazione   dei  documenti  informatici,  conformemente  alle
prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre
1993,  n.  537,  e  all'articolo  18 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
 
          Note all'art. 3:
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 2, comma 15, della
          legge  24  dicembre  1993, n. 537 (Interventi correttivi di
          finanza pubblica):
              "15.  Gli  obblighi di conservazione e di esibizione di
          documenti,   per  finalita'  amministrative  e  probatorie,
          previsti   dalla   legislazione   vigente,   si   intendono
          soddisfatti  anche  se  realizzati mediante supporto ottico
          purche'  le  procedure  utilizzate  siano conformi a regole
          tecniche  dettate,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in vigore della presente legge, dall'Autorita' per
          l'informatica  nella  pubblica  amministrazione  di  cui al
          decreto  legislativo  12  febbraio 1993, n. 39;. Restano in
          ogni  caso  in  vigore  le  norme  di  cui  al  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30  settembre 1963, n. 1409,
          relative  all'ordinamento  e  al personale degli Archivi di
          Stato,  nonche'  le norme che regolano la conservazione dei
          documenti  originali  di  interesse  storico,  artistico  e
          culturale".
              - Si trascrive il testo dell'art. 18 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
              "Art.   18.   (Documenti  informatici  delle  pubbliche
          amministrazioni).  -  1.  Gli  atti  formati  con strumenti
          informatici,   i  dati  e  i  documenti  informatici  delle
          pubbliche   amministrazioni,   costituiscono   informazione
          primaria  ed  originale  da cui e' possibile effettuare, su
          diversi  tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi
          consentiti dalla legge.
              2.   Nelle   operazioni  riguardanti  le  attivita'  di
          produzione,   immissione,   archiviazione,  riproduzione  e
          trasmissione  di dati, documenti ed atti amministrativi con
          sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione
          degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e
          resi  facilmente  individuabili  sia  i  dati relativi alle
          amministrazioni   interessate   sia   il  soggetto  che  ha
          effettuato l'operazione.
              3.  Le  regole  tecniche  in  materia  di  formazione e
          conservazione  di  documenti  informatici  delle  pubbliche
          amministrazioni    sono    definite    dall'Autorita'   per
          l'informatica  nella pubblica amministrazione, d'intesa con
          l'amministrazione   degli   Archivi  di  Stato  e,  per  il
          materiale   classificato,   con  le  amministrazioni  della
          difesa,   dell'interno   e  delle  finanze  rispettivamente
          competenti".