Art. 4. Atti e provvedimenti 1. Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale come espressamente previsto dal presente regolamento. 2. Se non e' possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti vengono redatti o stampati su supporto cartaceo, sottoscritti nei modi ordinari e allegati al fascicolo cartaceo. La copia informatica degli stessi e' inserita nel fascicolo informatico con le modalita' di cui agli articoli 12 e 13. 3. Ove dal presente regolamento non e' espressamente prevista la sottoscrizione del documento informatico con la firma digitale, questa e' sostituita dall'indicazione del nominativo del soggetto procedente prodotta sul documento dal sistema automatizzato, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Note all'art. 4: - Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informatici automatizzati delle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonche' l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa e' sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile".