Art. 4.
                        Atti e provvedimenti
  1.  Tutti  gli  atti  e i provvedimenti del processo possono essere
compiuti  come  documenti informatici sottoscritti con firma digitale
come espressamente previsto dal presente regolamento.
  2. Se non e' possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di
cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti vengono redatti o stampati
su  supporto  cartaceo,  sottoscritti nei modi ordinari e allegati al
fascicolo cartaceo. La copia informatica degli stessi e' inserita nel
fascicolo informatico con le modalita' di cui agli articoli 12 e 13.
  3.  Ove  dal  presente regolamento non e' espressamente prevista la
sottoscrizione  del  documento  informatico  con  la  firma digitale,
questa  e'  sostituita  dall'indicazione  del nominativo del soggetto
procedente  prodotta sul documento dal sistema automatizzato, a norma
dell'articolo  3,  comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39.
 
          Note all'art. 4:
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  3, comma 2, del
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39 (Norme in
          materia   di   sistemi   informatici   automatizzati  delle
          amministrazioni  pubbliche  a  norma  dell'art. 2, comma 1,
          lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
              "2.   Nell'ambito   delle   pubbliche   amministrazioni
          l'immissione,  la  riproduzione  su qualunque supporto e la
          trasmissione  di  dati,  informazioni  e documenti mediante
          sistemi  informatici  o telematici, nonche' l'emanazione di
          atti  amministrativi  attraverso i medesimi sistemi, devono
          essere  accompagnate  dall'indicazione  della  fonte  e del
          responsabile  dell'immissione, riproduzione, trasmissione o
          emanazione.  Se per la validita' di tali operazioni e degli
          atti  emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa,
          la  stessa  e'  sostituita  dall'indicazione  a stampa, sul
          documento   prodotto   dal   sistema   automatizzato,   del
          nominativo del soggetto responsabile".