Art. 6.
                    Comunicazioni e notificazione
  1.  Le  comunicazioni  con  biglietto  di  cancelleria,  nonche' la
notificazione  degli  atti,  effettuata  quest'ultima  come documento
informatico  sottoscritto con firma digitale, possono essere eseguite
per  via  telematica,  oltre  che  attraverso  il sistema informatico
civile,   anche   all'indirizzo   elettronico   dichiarato  ai  sensi
dell'articolo 7.
  2.  La parte che richiede la notificazione di un atto trasmette per
via telematica l'atto medesimo all'ufficiale giudiziario, che procede
alla notifica con le medesime modalita'.
  3.  L'ufficiale  giudiziario, se non procede alla notificazione per
via telematica, trae dall'atto ricevuto come documento informatico la
copia su supporto cartaceo, ne attesta la conformita' all'originale e
provvede  a  notificare  la  copia stessa unitamente al duplicato del
documento  informatico,  nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti
del codice di procedura civile.
  4.  Eseguita  la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce
per  via  telematica  l'atto notificato, munito della relazione della
notificazione attestata dalla sua firma digitale.