Art. 7. Indirizzo elettronico 1. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'articolo 6, l'indirizzo elettronico del difensore e' unicamente quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine e da questi reso disponibile ai sensi del comma 3 del presente articolo. Per gli esperti e gli ausiliari del giudice l'indirizzo elettronico e' quello comunicato dai medesimi ai propri ordini professionali o all'albo dei consulenti presso il tribunale. 2. Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, l'indirizzo elettronico e' quello dichiarato al certificatore della firma digitale al momento della richiesta di attivazione della procedura informatica di certificazione della firma digitale medesima, ove reso disponibile nel certificato. 3. Gli indirizzi elettronici di cui al comma 1, comunicati tempestivamente dagli ordini professionali al Ministero della giustizia, nonche' quelli degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche (UNEP), sono consultabili anche in via telematica secondo le modalita' operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.