Art. 7.
                        Indirizzo elettronico
  1.  Ai  fini  delle  comunicazioni  e  delle notificazioni ai sensi
dell'articolo  6, l'indirizzo elettronico del difensore e' unicamente
quello  comunicato  dal medesimo al Consiglio dell'ordine e da questi
reso  disponibile ai sensi del comma 3 del presente articolo. Per gli
esperti e gli ausiliari del giudice l'indirizzo elettronico e' quello
comunicato dai medesimi ai propri ordini professionali o all'albo dei
consulenti presso il tribunale.
  2.  Per  tutti  i  soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1,
l'indirizzo  elettronico  e' quello dichiarato al certificatore della
firma  digitale  al  momento  della  richiesta  di  attivazione della
procedura   informatica   di   certificazione  della  firma  digitale
medesima, ove reso disponibile nel certificato.
  3.  Gli  indirizzi  elettronici  di  cui  al  comma  1,  comunicati
tempestivamente   dagli   ordini  professionali  al  Ministero  della
giustizia,  nonche'  quelli  degli  uffici  giudiziari e degli uffici
notifiche  (UNEP),  sono consultabili anche in via telematica secondo
le  modalita'  operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3,
comma 3.