Art. 8.
                       Attestazione temporale
  1. La comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data
apposta  dal  notificatore  alla  ricevuta  di  consegna  mediante la
procedura di validazione temporale a norma del decreto del Presidente
della  Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la comunicazione e la
notificazione eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale giudiziario
la  data  riportata  nella  ricevuta  di  consegna  tiene luogo della
suddetta procedura di validazione temporale.
  2.  I  dati relativi a quanto previsto dal comma 1, sono conservati
dal  notificatore  per un periodo non inferiore a cinque anni secondo
le   modalita'   tecnico-operative   stabilite  dal  decreto  di  cui
all'articolo 3, comma 3.
 
          Nota all'art. 8:
              -  Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  10  novembre  1997,  n.  513,  vedi  note  alle
          premesse.