Art. 8. Attestazione temporale 1. La comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data apposta dal notificatore alla ricevuta di consegna mediante la procedura di validazione temporale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la comunicazione e la notificazione eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale giudiziario la data riportata nella ricevuta di consegna tiene luogo della suddetta procedura di validazione temporale. 2. I dati relativi a quanto previsto dal comma 1, sono conservati dal notificatore per un periodo non inferiore a cinque anni secondo le modalita' tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Nota all'art. 8: - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, vedi note alle premesse.