Art. 9.
                 Costituzione in giudizio e deposito
  1.  La parte che procede all'iscrizione a ruolo o alla costituzione
in  giudizio  per  via  telematica  trasmette con il medesimo mezzo i
documenti   probatori   come   documenti   informatici   o  le  copie
informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo.