Art. 2

  1.  I  rapporti  tra  gli  intermediari  della  riscossione  di cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettera c), e il Ministero delle finanze
sono  regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del
Ministero  delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia
e   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
convenzione con cui sono stabiliti in particolare:
    a) i compensi spettanti agli intermediari;
    b)  le  modalita'  operative della riscossione e del riversamento
delle somme riscosse;
    c) le caratteristiche della ricevuta di versamento;
    d)  le  penalita'  a carico dell'intermediario per l'inosservanza
degli obblighi convenzionali.