Art. 2 1. I rapporti tra gli intermediari della riscossione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e il Ministero delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, convenzione con cui sono stabiliti in particolare: a) i compensi spettanti agli intermediari; b) le modalita' operative della riscossione e del riversamento delle somme riscosse; c) le caratteristiche della ricevuta di versamento; d) le penalita' a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.