Art. 3 1. La ricevuta del versamento di cui all'articolo 1, comma 1, reca in ogni caso, a titolo di causale, l'indicazione: a) dell'ufficio giudiziario adito; b) delle generalita' e del codice fiscale dell'attore o ricorrente; c) delle generalita' delle altre parti. In caso di pluralita' di convenuti o resistenti e' indicato per esteso il primo nominativo di essi recato dall'atto introduttivo del procedimento giudiziale ed il numero in cifra dei restanti.