Art. 3

  1.  La ricevuta del versamento di cui all'articolo 1, comma 1, reca
in ogni caso, a titolo di causale, l'indicazione:
    a) dell'ufficio giudiziario adito;
    b)   delle   generalita'  e  del  codice  fiscale  dell'attore  o
ricorrente;
    c)  delle generalita' delle altre parti. In caso di pluralita' di
convenuti  o resistenti e' indicato per esteso il primo nominativo di
essi  recato dall'atto introduttivo del procedimento giudiziale ed il
numero in cifra dei restanti.