Art. 5 1. La ricevuta del versamento di cui all'articolo 1, comma 1, destinata alla presentazione all'ufficio giudiziario e' allegata all'atto giudiziario per il quale e' stato effettuato ed e' inserita nel fascicolo d'ufficio. 2. E' ammessa anche la trasmissione per via telematica, da parte degli intermediari di cui all'articolo 1, all'ufficio giudiziario di cui al comma 1 del presente articolo, della ricevuta del versamento o degli estremi identificativi di questo, secondo le regole tecniche definite con il decreto di cui all'articolo 4. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Fassino, Ministro della giustizia Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2001 Ministeri istituzionali, rep. n. 3 foglio n. 164