Art. 5

  1.  La  ricevuta  del  versamento  di  cui all'articolo 1, comma 1,
destinata  alla  presentazione  all'ufficio  giudiziario  e' allegata
all'atto  giudiziario per il quale e' stato effettuato ed e' inserita
nel fascicolo d'ufficio.
  2.  E'  ammessa  anche la trasmissione per via telematica, da parte
degli  intermediari di cui all'articolo 1, all'ufficio giudiziario di
cui al comma 1 del presente articolo, della ricevuta del versamento o
degli  estremi  identificativi  di questo, secondo le regole tecniche
definite con il decreto di cui all'articolo 4.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 1 marzo 2001

                               CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
                                  Fassino, Ministro della giustizia
                                  Visco, Ministro del tesoro, del
                                     bilancio  e della programmazione
                                     economica
                                  Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino


  Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2001
  Ministeri istituzionali, rep. n. 3 foglio n. 164