Art. 2.
           (Modifiche all'articolo 411 del codice penale)

   1.  All'articolo  411  del codice penale sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
   "Non  costituisce  reato  la  dispersione delle ceneri di cadavere
autorizzata  dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa
volonta' del defunto.
   La  dispersione  delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello
stato  civile,  o  effettuata con modalita' diverse rispetto a quanto
indicato  dal  defunto,  e' punita con la reclusione da due mesi a un
anno  e  con  la  multa  da  lire  cinque  milioni a lire venticinque
milioni".
 
          Nota all'art. 2:
              -  L'art.  411 del codice penale, come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
              "Art.  411  (Distruzione, soppressione o sottrazione di
          cadavere).  -  Chiunque  distrugge,  sopprime  o sottrae un
          cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde
          le ceneri, e' punito con la reclusione da due a sette anni.
          La  pena e' aumentata se il fatto e' commesso in cimiteri o
          in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.
              Non  costituisce  reato  la dispersione delle ceneri di
          cadavere  autorizzata  dall'ufficiale  dello  stato  civile
          sulla base di espressa volonta' del defunto.
              La    dispersione    delle   ceneri   non   autorizzata
          dall'ufficiale   dello   stato  civile,  o  effettuata  con
          modalita'  diverse  rispetto a quanto indicato dal defunto,
          e'  punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la
          multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.".