Art. 3.
(Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto
     del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)

   1.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  con  regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro della sanita', sentiti il Ministro dell'interno
e  il  Ministro  della  giustizia,  previo  parere  delle  competenti
Commissioni  parlamentari,  si provvede alla modifica del regolamento
di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della
   Repubblica 10 settembre 1990,  n.  285,  sulla  base  dei seguenti
                             principi:
      a)  l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello
stato  civile  del  comune  di  decesso, che la rilascia acquisito un
certificato  in  carta libera del medico necroscopo dal quale risulti
escluso  il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte
improvvisa o sospetta segnalata all'autorita' giudiziaria, il nulla
      osta della  stessa  autorita'  giudiziaria,  recante  specifica
          indicazione che il cadavere puo' essere cremato;
      b) l'autorizzazione alla cremazione e' concessa nel rispetto
      della volonta' espressa   dal  defunto  o  dai  suoi  familiari
                    attraverso una delle seguenti modalita':
         1)  la  disposizione  testamentaria  del defunto, tranne nei
casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del
         defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a
              quella della disposizione testamentaria stessa;
         2)  l'iscrizione,  certificata dal rappresentante legale, ad
associazioni  riconosciute  che  abbiano  tra i propri fini statutari
quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei
casi  in  cui  i familiari presentino una dichiarazione autografa del
defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione
         all'associazione.  L'iscrizione  alle associazioni di cui al
          presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
         3)  in  mancanza  della  disposizione  testamentaria,  o  di
qualsiasi  altra  espressione  di  volonta'  da parte del defunto, la
volonta'  del  coniuge  o,  in  difetto,  del  parente  piu' prossimo
individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile
e,  in  caso di concorrenza di piu' parenti dello stesso grado, della
maggioranza  assoluta  di essi, manifestata all'ufficiale dello stato
civile  del  comune  di  decesso  o  di residenza. Nel caso in cui la
volonta'  sia  stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del
comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo
         verbale all'ufficiale  dello  stato  civile  del  comune  di
                       ultima residenza del defunto;
                  4)    la    volonta'    manifestata    dai   legali
                 rappresentanti   per  i  minori  e  per  le  persone
                 interdette;
      c)  la  dispersione  delle  ceneri  e' consentita, nel rispetto
della  volonta'  del defunto, unicamente in aree a cio' appositamente
destinate  all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la
dispersione  in  aree  private  deve  avvenire  all'aperto  e  con il
consenso dei proprietari, e non puo' comunque dare luogo ad attivita'
aventi  fini  di  lucro;  la dispersione delle ceneri e' in ogni caso
vietata  nei  centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1,
numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
      codice  della  strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei
     fiumi e' consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
      d)  la  dispersione  delle  ceneri e' eseguita dal coniuge o da
altro  familiare  avente  diritto, dall'esecutore testamentario o dal
rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b),
      numero 2), cui  il  defunto  risultava iscritto o, in mancanza,
                  dal personale autorizzato dal comune;
      e)  fermo  restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalita'
di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei
dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel
      rispetto della volonta' espressa dal defunto, alternativamente,
      la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
      f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non e' soggetto
      alle  misure  precauzionali igieniche previste per il trasporto
     delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorita' sanitaria;
      g)  l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti
di   cui   alla   lettera   b),   numero  3),  o,  in  caso  di  loro
irreperibilita',  dopo  trenta  giorni  dalla pubblicazione nell'albo
pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione
      delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate
                         da almeno venti anni;
      h)   obbligo  per  il  medico  necroscopo  di  raccogliere  dal
cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni
      di  liquidi  biologici  ed annessi cutanei, a prescindere dalla
 pratica  funeraria  prescelta,  per  eventuali indagini per causa di
 giustizia;
      i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire
      il rispetto dei riti di commemorazione   del   defunto   e   un
                              dignitoso commiato.
 
          Note all'art. 3:
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e
          successive modificazioni, e' il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) lettera abrogata dall'art. 74, decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          10 settembre   1990,   n.   285,  reca:  "Approvazione  del
          regolamento di polizia mortuaria".
              -  Il  testo  degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice
          civile, e' il seguente:
              "Art.  74 (Parentela). - La parentela e' il vincolo tra
          le persone che discendono da uno stesso stipite.
              Art.  75  (Linee  della  parentela).  - Sono parenti in
          linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in
          linea  collaterale  quelle  che,  pur  avendo  uno  stipite
          comune, non discendono l'una dall'altra.
              Art.  76  (Computo  dei  gradi). - Nella linea retta si
          computano  altrettanti  gradi  quante  sono le generazioni,
          escluso lo stipite.
              Nella  linea  collaterale  i  gradi  si computano dalle
          generazioni,  salendo  da uno dei parenti fino allo stipite
          comune  e  da  questo discendendo all'altro parente, sempre
          restando escluso lo stipite
              Art.  77  (Limite  della  parentela).  -  La  legge non
          riconosce  il  vincolo  di  parentela oltre il sesto grado,
          salvo che per alcuni effetti specialmente determinati".
              - Il testo dell'art. 3, comma 1, numero 8), del decreto
          legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  (Nuovo codice della
          strada), e' il seguente:
              "Art.  3  (Definizioni stradali e di traffico). - 1. Ai
          fini  delle  presenti  norme le denominazioni stradali e di
          traffico hanno i seguenti significati:
                (Omissis).
                8)  Centro  abitato:  insieme  di edifici, delimitato
          lungo  le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e
          fine.  Per  insieme di edifici si intende un raggruppamento
          continuo,   ancorche'   intervallato   da  strade,  piazze,
          giardini  o  simili,  costituito da non meno di venticinque
          fabbricati  e da aree di uso pubblico con accessi veicolari
          o pedonali sulla strada.".