Art. 4.
(Modifica all'articolo  338  del  testo  unico  approvato  con  regio
                  decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

   1.  Al  primo  comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo
   le parole:   "almeno  duecento  metri  dai  centri  abitati"  sono
        inserite  le  seguenti:  ",  tranne  il  caso dei cimiteri di
        urne".
 
          Nota all'art. 4:
              - Il  testo  del  primo  comma  dell'art. 338 del regio
          decreto  27 luglio  1934,  n.  1265 (Approvazione del testo
          unico   delle   leggi  sanitarie),  come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente:
              "Art.  338.  - I cimiteri debbono essere collocati alla
          distanza  di  almeno  duecento  metri  dai  centri abitati,
          tranne  il  caso  dei  cimiteri  di  urne.  E'  vietato  di
          costruire  intorno  agli  stessi  nuovi  edifici e ampliare
          quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri.".