Art. 5.
                     (Tariffe per la cremazione)

   1.  Nei  casi  di  indigenza accertata del defunto, gli oneri e le
spese  derivanti  dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad
essa  connessi  possono  essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie
disponibilita' di bilancio, dal comune di ultima residenza del
   defunto,   indipendentemente   dal  luogo  nel  quale  avviene  la
      cremazione,  sulla  base  delle  tariffe stabilite ai sensi del
      comma 2.
   2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di concerto con il
Ministro  della  sanita', sentite l'Associazione nazionale dei comuni
italiani    (ANCI),   la   Confederazione   nazionale   dei   servizi
(CONFSERVIZI),  nonche'  le associazioni maggiormente rappresentative
che  abbiano  fra  i  propri  fini quello della cremazione dei propri
soci,  sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per
   la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree
                      all'interno dei cimiteri.