Art. 6.
               (Programmazione regionale, costruzione
                      e gestione dei crematori)

   1.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  le  regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la
realizzazione   dei   crematori   da   parte  dei  comuni,  anche  in
associazione  tra  essi,  tenendo  conto della popolazione residente,
dell'indice   di  mortalita'  e  dei  dati  statistici  sulla  scelta
crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale,
   prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per
                              regione.
   2.  La  gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano
attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Agli oneri connessi alla
   realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con
  i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 2.
 
          Nota all'art. 6:
              - L'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267  (Testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti
          locali), e' il seguente:
              "Art.  113 (Forme di gestione). - 1. I servizi pubblici
          locali sono gestiti nelle seguenti forme:
                a) in  economia,  quando  per le modeste dimensioni o
          per  le  caratteristiche  del  servizio  non  sia opportuno
          costituire una istituzione o una azienda;
                b) in  concessione a terzi, quando sussistano ragioni
          tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
                c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione
          di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
                d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi
          sociali senza rilevanza imprenditoriale;
                e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita'
          limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o
          partecipate   dall'ente  titolare  del  pubblico  servizio,
          qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito
          territoriale   del   servizio  la  partecipazione  di  piu'
          soggetti pubblici o privati;
                f) a  mezzo  di  societa' per azioni senza il vincolo
          della  proprieta'  pubblica maggioritaria a norma dell'art.
          116.".