Art. 7.
                     (Informazione ai cittadini)

   1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel
   proprio   territorio   le   informazioni  sulle  diverse  pratiche
 funerarie  previste  dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili
 economici.
   2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte
   fornisce  le  informazioni  specifiche ai familiari del defunto in
   ordine alle diverse possibilita' di disposizione del cadavere.