Art. 8.
                          (Norme tecniche)

   1.  Entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  con  decreto  del  Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro   dell'ambiente   e  con  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e dell'artigianato, sono definite le norme tecniche per la
realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione,
   agli impianti  e  agli  ambienti tecnologici, nonche' ai materiali
            per la costruzione delle bare per la cremazione.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E' fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e di
                  farla osservare come legge dello Stato.
                     Data a Roma, addi' 30 marzo 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino