Art. 6.
                 (Definizione di ipovedenti lievi).
  1. Si definiscono ipovedenti lievi:
   a)  coloro  che  hanno  un  residuo visivo non superiore a 3/10 in
entrambi  gli  occhi  o  nell'occhio  migliore,  anche  con eventuale
correzione;
   b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 60
per cento.