Art. 3
             Trattamento economico del socio lavoratore

  1.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20
maggio   1970,   n.  300,  le  societa'  cooperative  sono  tenute  a
corrispondere   al   socio   lavoratore   un   trattamento  economico
complessivo  proporzionato  alla  quantita'  e  qualita'  del  lavoro
prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni
analoghe,  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale del settore o
della  categoria  affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da
quello  subordinato,  in  assenza  di  contratti o accordi collettivi
specifici,  ai  compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in
forma di lavoro autonomo.
  2.   Trattamenti  economici  ulteriori  possono  essere  deliberati
dall'assemblea e possono essere erogati:
    a)  a  titolo  di maggiorazione retributiva, secondo le modalita'
stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
    b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di
ristorno,  in  misura  non  superiore al 30 per cento dei trattamenti
retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante
integrazioni  delle  retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito
del  capitale  sociale  sottoscritto  e  versato, in deroga ai limiti
stabiliti   dall'articolo   24   del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio  dello  Stato  14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni,  dalla  legge  2  aprile  1951,  n.  302, e successive
modificazioni,  ovvero  mediante distribuzione gratuita dei titoli di
cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
 
          Note all'art. 3:
              - L'art. 36 della gia' citata legge n. 300 del 1970, e'
          il seguente:
              "Art.  36  (Obblighi dei titolari di benefici accordati
          dallo  Stato e degli appaltatori di opere pubbliche). - Nei
          provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi
          delle  vigenti  leggi  dallo Stato a favore di imprenditori
          che  esercitano  professionalmente  un'attivita'  economica
          organizzata   e   nei   capitolati   di  appalto  attinenti
          all'esecuzione  di opere pubbliche, deve essere inserita la
          clausola    esplicita   determinante   l'obbligo   per   il
          beneficiario  o appaltatore di applicare o di far applicare
          nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti  condizioni non
          inferiori  a  quelle risultanti dai contratti collettivi di
          lavoro della categoria e della zona.
              Tale  obbligo  deve  essere osservato sia nella fase di
          realizzazione  degli  impianti  o delle opere che in quella
          successiva,  per  tutto  il  tempo  in  cui  l'imprenditore
          beneficia   delle  agevolazioni  finanziarie  e  creditizie
          concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di
          legge.
              Ogni  infrazione  al suddetto obbligo che sia accertata
          dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente
          ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la
          concessione    del   beneficio   o   dell'appalto.   Questi
          adotteranno  le  opportune determinazioni, fino alla revoca
          del beneficio, e nei casi piu' gravi o nel caso di recidiva
          potranno  decidere  l'esclusione  del  responsabile, per un
          tempo   fino   a   cinque   anni,  da  qualsiasi  ulteriore
          concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero
          da qualsiasi appalto.
              Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
          anche  quando  si  tratti  di  agevolazioni  finanziarie  e
          creditizie  ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai
          quali  l'Ispettorato  del  lavoro  comunica direttamente le
          infrazioni per l'adozione delle sanzioni".
              - L'art.   24   del   decreto   legislativo   del  Capo
          provvisorio   dello   Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,
          ratificato,  con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951,
          n. 302 (Provvedimenti per la cooperazione) e' il seguente:
              "Art.  24.  -  Nelle  societa' cooperative nessun socio
          puo'  avere  una  quota  superiore  a lire due milioni, ne'
          tante  azioni il cui valore nominale superi tale somma, Per
          le     cooperative     di    conservazione,    lavorazione,
          trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le
          cooperative  di  produzione  e  lavoro  tale  limite  e' di
          quattro milioni.
              Il valore nominale di ciascuna quota od azione non puo'
          essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di
          ciascuna azione non puo' essere superiore a lire ventimila.
              Il  limite  di  cui  al primo comma, non si applica nei
          confronti  delle  persone  giuridiche di cui al terzo comma
          dell'articolo 2532 del codice civile. Per esse resta sempre
          pero'  in  vigore il limite massimo di cinque voti indicato
          nell'articolo predetto".
              - L'art.  5  della  legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove
          norme in materia di societa' cooperative), cosi' recita:
              "Art.  5  (Finanziamenti  dei soci e di terzi). - 1. Il
          terzo  comma dell'art. 2521 del codice civile e' sostituito
          dal  seguente:  "Alle  azioni  si applicano le disposizioni
          degli  articoli  2346,  2347,  2348,  2349 e 2354. Tuttavia
          nelle  azioni non e' indicato l'ammontare del capitale, ne'
          quello   dei   versamenti   parziali   sulle   azioni   non
          completamente liberate .
              2.  Le  societa'  cooperative, che abbiano adottato nei
          modi  e  nei  termini  stabiliti dallo statuto procedure di
          programmazione  pluriennale  finalizzate  allo  sviluppo  o
          all'ammodernamento  aziendale,  possono  emettere azioni di
          partecipazione  cooperativa  prive  del  diritto  di voto e
          privilegiate  nella ripartizione degli utili e nel rimborso
          del capitale.
              3.  Gli  stati  di attuazione dei programmi pluriennali
          devono    essere   approvati   annualmente   dall'assemblea
          ordinaria  dei  soci  in sede di approvazione del bilancio,
          previo parere dell'assemblea speciale di cui all'art. 6.
              4.  Le  azioni  di  partecipazione  cooperativa possono
          essere  emesse  per  un  ammontare  non superiore al valore
          contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto
          risultanti  dall'ultimo  bilancio  certificato e depositato
          presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
          devono   contenere,   oltre   alle  indicazioni  prescritte
          dall'art.  2354 del codice civile, la denominazione "azione
          di partecipazione cooperativa .
              5.  Le  azioni  di  partecipazione  cooperativa  devono
          essere  offerte  in  misura  non  inferiore  alla  meta' in
          opzione  ai  soci e ai lavoratori dipendenti della societa'
          cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando
          i  limiti  di  cui  al primo comma, dell'art. 24 del citato
          decreto   legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato
          14 dicembre  1947, n. 1577, come elevati dall'art. 3, comma
          1, della presente legge.
              6.  Le  azioni  di  partecipazione  cooperativa possono
          essere  al  portatore,  a  condizione che siano interamente
          liberate.
              7.   Ai   possessori  delle  azioni  di  partecipazione
          cooperativa  spetta  una remunerazione maggiorata del 2 per
          cento rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci
          della cooperativa.
              8.   All'atto   dello   scioglimento   della   societa'
          cooperativa  le  azioni di partecipazione cooperativa hanno
          diritto   di  prelazione  nel  rimborso  del  capitale  per
          l'intero valore nominale.
              9.  La riduzione del capitale sociale in conseguenza di
          perdite  non  comporta  riduzione del valore nominale delle
          azioni  di  partecipazione cooperativa, se non per la parte
          della  perdita  che  eccede  il valore nominale complessivo
          delle altre azioni o quote".