Art. 4. (Disposizioni in materia previdenziale). 1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle societa' cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6. 2. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si e' instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente. 3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri e principi direttivi: a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa; b) gradualita', da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera a) in un periodo non superiore a cinque anni; c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Nota all'art. 4: - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' ed enti medesimi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1970, n. 209.