Art. 4.
              (Disposizioni in materia previdenziale).
   1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa
riferimento  alle normative vigenti previste per le diverse tipologie
di  rapporti  di  lavoro  adottabili  dal  regolamento delle societa'
cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6.
   2.  I  trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si e'
instaurato  un  rapporto  di tipo subordinato, ad eccezione di quelli
previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli
effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente.
   3.  Il  Governo, sentite le parti sociali interessate, e' delegato
ad  emanare,  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, uno o piu' decreti legislativi intesi a riformare la
disciplina  recata  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 30
aprile  1970,  n. 602, e successive modificazioni, secondo i seguenti
criteri e principi direttivi:
   a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale
dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti
da impresa;
   b)  gradualita',  da attuarsi anche tenendo conto delle differenze
settoriali  e territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera a)
in un periodo non superiore a cinque anni;
   c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
 
          Nota all'art. 4:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
          1970,  n.  602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di
          particolari  categorie  di lavoratori soci di societa' e di
          enti  cooperativi,  anche  di  fatto,  che prestino la loro
          attivita'  per  conto  delle  societa' ed enti medesimi) e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1970, n.
          209.