Art. 5
           Altre normative applicabili al socio lavoratore

  1.  Il  riferimento  alle  retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai
prestatori di lavoro, previsti dall'articolo 2751-bis, numero 1), del
codice  civile,  si  intende  applicabile anche ai soci lavoratori di
cooperative  di  lavoro  nei  limiti del trattamento economico di cui
all'articolo   3,  commi  1  e  2,  lettera  a).  La  presente  norma
costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime.
  2.  Le  controversie  relative  ai  rapporti di lavoro in qualsiasi
forma  di  cui  al comma 3 dell'articolo 1 rientrano nella competenza
funzionale  del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano
le  disposizioni  di  cui  agli articoli 409 e seguenti del codice di
procedura  civile. In caso di controversie sui rapporti di lavoro tra
i  soci  lavoratori  e  le  cooperative, si applicano le procedure di
conciliazione  e arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi
31  marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, e 29 ottobre 1998,
n.  387.  Restano  di  competenza  del  giudice  civile  ordinario le
controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo.
 
          Note all'art. 5:
              - L'art.  2751-bis,  numero  1, del codice civile e' il
          seguente:
              "Art. 2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni,
          crediti  dei  coltivatori  diretti,  delle societa' od enti
          cooperativi  e delle imprese artigiane). - Hanno privilegio
          generale sui mobili i crediti riguardanti:
                1)  le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai
          prestatori  di  lavoro  subordinato  e  tutte le indennita'
          dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
          nonche'  il  credito del lavoratore per i danni conseguenti
          alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
          dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
          il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
          di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile".
              - L'art.  409  del  codice  di  procedura civile, cosi'
          recita:
              "Art.  409  (Controversie  individuali di lavoro). - Si
          osservano   le   disposizioni   del   presente  capo  nelle
          controversie relative a:
                1)  rapporti  di lavoro subordinato privato, anche se
          non inerenti all'esercizio di una impresa;
                2)  rapporti  di  mezzadria, di colonia parziaria, di
          compartecipazione   agraria,   di   affitto  a  coltivatore
          diretto,  nonche'  rapporti  derivanti  da  altri contratti
          agrari,  salva  la  competenza  delle sezioni specializzate
          agrarie;
                3  rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale
          ed  altri  rapporti  di collaborazione che si concretino in
          una   prestazione   di  opera  continuativa  e  coordinata,
          prevalentemente   personale,   anche  se  non  a  carattere
          subordinato;
                4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
          che  svolgono  esclusivamente  o  prevalentemente attivita'
          economica;
                5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
          ed  altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non siano
          devoluti dalla legge ad altro giudice".
              - Il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 80 (Nuove
          disposizioni  in materia di organizzazione e di rapporti di
          lavoro  nelle  amministrazioni  pubbliche  di giurisdizione
          nelle   controversie   di   lavoro   e   di   giurisdizione
          amministrativa,  emanate  in attuazione dell'art. 11, comma
          4,  della  legge  15  marzo  1997, n. 59) e' pubblicato nel
          supplemento  ordinario  n. 65 alla Gazzetta Ufficiale n. 82
          dell'8 aprile 1998.
              - Il  decreto  legislativo  29  ottobre  1998,  n.  387
          (Ulteriori   disposizioni   integrative  e  correttive  del
          decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29 e successive
          modificazioni,  e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          80)  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre
          1998, n. 261.