Art. 6
                         Regolamento interno

  1.  Entro  nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,   le   cooperative   di  cui  all'articolo  1  definiscono  un
regolamento,  approvato  dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti
che   si   intendono  attuare,  in  forma  alternativa,  con  i  soci
lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni
dall'approvazione   presso   la   Direzione  provinciale  del  lavoro
competente  per  territorio.  Il  regolamento  deve contenere in ogni
caso:
    a)  il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per cio' che
attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
    b)  le  modalita'  di svolgimento delle prestazioni lavorative da
parte  dei  soci,  in  relazione  all'organizzazione  aziendale della
cooperativa  e  ai  profili  professionali dei soci stessi, anche nei
casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
    c)  il  richiamo  espresso  alle normative di legge vigenti per i
rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
    d)  l'attribuzione  all'assemblea  della  facolta' di deliberare,
all'occorrenza,   un  piano  di  crisi  aziendale,  nel  quale  siano
salvaguardati,  per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano
altresi'  previsti:  la  possibilita'  di  riduzione  temporanea  dei
trattamenti  economici  integrativi  di  cui  al comma 2, lettera b),
dell'articolo  3;  il  divieto,  per  l'intera  durata  del piano, di
distribuzione di eventuali utili;
    e)  l'attribuzione  all'assemblea  della  facolta' di deliberare,
nell'ambito  del  piano  di  crisi  aziendale di cui alla lettera d),
forme  di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla
soluzione  della crisi, in proporzione alle disponibilita' e capacita
finanziarie;
    f)   al   fine  di  promuovere  nuova  imprenditorialita',  nelle
cooperative  di nuova costituzione, la facolta' per l'assemblea della
cooperativa  di  deliberare  un  piano d'avviamento alle condizioni e
secondo   le   modalita'  stabilite  in  accordi  collettivi  tra  le
associazioni  nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative.
  2.  Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, il
regolamento  non  puo'  contenere  disposizioni  derogatorie in pejus
rispetto  ai  trattamenti  retributivi  ed  alle condizioni di lavoro
previsti  dai  contratti  collettivi nazionali di cui all'articolo 3.
Nel  caso  in  cui  violi la disposizione di cui al primo periodo, la
clausola e' nulla.