Art. 7
                Vigilanza in materia di cooperazione

  1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia
di   controlli  sulle  societa'  cooperative  e  loro  consorzi,  con
particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere da a) a q) e
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a)   revisione  della  disciplina  dei  collegi  sindacali  delle
societa'  cooperative,  tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7
agosto  1997,  n.  266,  e  successive  modificazioni, per la piccola
societa'  cooperativa, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
    b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione
mediante la revisione cooperativa, finalizzata:
      1)  a  fornire  agli  amministratori  e  agli  impiegati  delle
societa'  cooperative  suggerimenti  e  consigli  per  migliorare  la
gestione ed elevare la democrazia cooperativa;
      2)   a   verificare   la  natura  mutualistica  delle  societa'
cooperative, con particolare riferimento alla effettivita' della base
sociale  e  dello  scambio  mutualistico  tra socio e cooperativa, ai
sensi  e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonche'
ad  accertare  la  consistenza dello stato patrimoniale attraverso la
acquisizione  del  bilancio  consuntivo d'esercizio e delle relazioni
del  consiglio  di amministrazione e del collegio sindacale, nonche',
ove prevista, della certificazione di bilancio;
    c)  esercizio  della  vigilanza  finalizzato  alla  verifica  dei
regolamenti  adottati  dalle  cooperative  e  della  correttezza  dei
rapporti instaurati con i soci lavoratori;
    d)  effettuazione  della  vigilanza,  fermi  restando  i  compiti
attribuiti  dalla  legge  al  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  ed  agli  uffici periferici competenti, anche da parte delle
associazioni  nazionali  di  rappresentanza,  assistenza e tutela del
movimento  cooperativo  di  cui  all'articolo  5  del  citato decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, secondo i principi e i criteri direttivi della presente legge e
con  finalita'  di  sostegno,  autotutela e autogoverno del movimento
cooperativo;
    e)  svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui
alla lettera d), anche mediante revisioni cooperative per le societa'
cooperative    non    aderenti   alle   associazioni   nazionali   di
rappresentanza,   assistenza  e  tutela  del  movimento  cooperativo,
riconosciute  ai  sensi  del  citato  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n. 1577, e successive
modificazioni,  con le stesse finalita' di quelle di cui alle lettere
b)  e d), a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
che  puo' affidarne l'esecuzione, sulla base di apposite convenzioni,
alle  stesse  associazioni  nazionali riconosciute, nell'ambito di un
piano  operativo  biennale predisposto dalla Direzione generale della
cooperazione  del  medesimo  Ministero,  d'intesa con le associazioni
medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento;
    f)  facolta'  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
di   disporre   e   far   eseguire  da  propri  funzionari  ispezioni
straordinarie,  per  accertamenti a campione o sulla base di esigenze
di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se
ne ravvisi l'opportunita', finalizzate ad accertare principalmente:
      1)  l'esatta  osservanza  delle  norme di legge, regolamentari,
statutarie e mutualistiche;
      2)  la  sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e
speciali  per  il  godimento  di  agevolazioni  tributarie o di altra
natura;
      3)   il   regolare  funzionamento  contabile  e  amministrativo
dell'ente;
      4)  l'esatta  impostazione  tecnica  ed il regolare svolgimento
delle attivita' specifiche promosse o assunte dall'ente;
      5)  la  consistenza  patrimoniale  dell'ente  e  lo stato delle
attivita' e delle passivita';
      6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori
e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed
alla contrattazione collettiva di settore;
    g)  adeguamento  dei  parametri  previsti  dall'articolo 15 della
legge  31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del
bilancio  in  relazione  all'esigenza  di  una  effettiva  congruita'
dell'obbligo  di certificazione rispetto alla consistenza economica e
patrimoniale della societa' cooperativa;
    h)  definizione  delle funzioni dell'addetto alle revisioni delle
cooperative, nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza  e  tutela  del movimento cooperativo, quale incaricato di
pubblico  servizio  e  definizione  dei  requisiti  per l'inserimento
nell'elenco  di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
    i)  distinzione di finalita', compiti e funzioni tra le revisioni
cooperative,  le  ispezioni  straordinarie  e  la  certificazione  di
bilancio,   evitando   la   sovrapposizione   e  la  duplicazione  di
adempimenti  tra  le varie tipologie di controllo, nonche' tra esse e
la  vigilanza  prevista  da  altre  norme  per  la  generalita' delle
imprese;
    l)  corrispondenza,  in  coerenza con l'articolo 45, primo comma,
della  Costituzione,  tra l'intensita' e l'onerosita' dei controlli e
l'entita'   delle   agevolazioni   assegnate   alle  cooperative  per
promuoverne lo sviluppo;
    m)   adeguamento   dei  requisiti  per  il  riconoscimento  delle
associazioni  nazionali  di  rappresentanza,  assistenza e tutela del
movimento  cooperativo,  allo  scopo  di  assicurare  maggiormente le
condizioni  per  l'efficiente  ed efficace esecuzione delle revisioni
cooperative,  tenuto  conto  anche di quanto previsto alla lettera e)
circa  i  compiti  di  vigilanza  che  possono  essere  affidati alle
associazioni  nazionali  di  cui  all'articolo  5  del citato decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577;
    n)  istituzione  dell'Albo  nazionale delle societa' cooperative,
articolato  per  provincia  e situato presso le Direzioni provinciali
del  lavoro,  ai  fini  della fruizione dei benefici, anche di natura
fiscale, raccordando ruolo e modalita' di tenuta di detto Albo con le
competenze   specifiche   delle   camere   di  commercio,  industria,
artigianato   e  agricoltura.  L'Albo  va  tenuto  distintamente  per
sezioni,  definite  sulla  base del rapporto mutualistico di cui alla
lettera b);
    o)  unificazione  di  tutti i codici identificativi delle singole
societa' cooperative;
    p)  cancellazione dall'Albo nazionale delle societa' cooperative,
e  conseguente  perdita  dei  benefici connessi all'iscrizione, delle
cooperative  che  si sottraggono all'attivita' di vigilanza o che non
rispettano   le   finalita'   mutualistiche,   nonche'   applicazione
dell'articolo  2543  del  codice  civile in caso di reiterate e gravi
violazioni  del  regolamento  di  cui  all'articolo  6 della presente
legge;
    q)  abrogazione  del  Capo  II del citato decreto legislativo del
Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni,  e  individuazione  delle  altre  norme da abrogare in
quanto  incompatibili  con  le  innovazioni  introdotte con i decreti
legislativi di cui al presente comma.
  2.  Gli  schemi  di  decreti  legislativi  di  cui  al comma 1 sono
trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al Senato della Repubblica
almeno  sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio
della  delega.  Le  Commissioni  parlamentari competenti si esprimono
entro  quaranta  giorni  dalla  data  della  trasmissione. Qualora il
termine  previsto  per  il  parere della Commissione scada nei trenta
giorni  che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato
di sessanta giorni.
  3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della
nuova  normativa,  il  Governo  puo'  emanare  eventuali disposizioni
modificative  e  correttive  dei  decreti  legislativi sulla base dei
medesimi  principi  e  criteri  direttivi  di cui al comma 1 e con le
medesime modalita' di cui al comma 2.
  4.  L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 3 aprile 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino
                             ----------
 
          Note all'art. 7:
              - La  legge  7  agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti
          per  l'economia)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
          dell'11 agosto 1997, n. 186.
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo
          unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione
          finanziaria,  ai  sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
          febbraio 1996, n. 52) e' publicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 26 marzo 1998, n. 71, s.o.
              - L'art. 5 del gia' citato decreto legislativo del Capo
          provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, e' il seguente:
              "Art.  5.  -  Il  riconoscimento  di  cui  all'articolo
          precedente  viene  concesso con decreto del Ministro per il
          lavoro e la previdenza sociale ed e' produttivo anche degli
          effetti giuridici di cui all'art. 12 del codice civile.
              Per   ottenere   il   riconoscimento   le  associazioni
          nazionali  debbono  presentare apposita istanza al Ministro
          per  il  lavoro  e  la previdenza sociale, corredata da una
          copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale
          regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di non
          meno di mille enti cooperativi associati con la indicazione
          per  cadauno  del  numero dei soci e da un documento da cui
          risulti  il nome, cognome e qualifica degli amministratori,
          sindaci  e  direttori  in  carica  e  delle  altre  persone
          specialmente    autorizzate    a    trattare    per   conto
          dell'associazione richiedente.
              Le  associazioni richiedenti debbono comprovare la loro
          efficienza  centrale e periferica e presentare un elenco di
          revisori   formato  secondo  le  prescrizioni  che  saranno
          emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          cui  compete  altresi'  la facolta' di richiedere qualsiasi
          altra  documentazione atta a fornire la dimostrazione della
          idoneita'  delle  associazioni  ad assolvere le funzioni di
          vigilanza sulle cooperative associate".
              - L'art.  15  della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove
          norme in materia di societa' cooperative) cosi' recita:
              "Art.   15  (Vigilanza).  -  1.  Sono  assoggettati  ad
          ispezione  ordinaria  annuale  le  societa' cooperative e i
          loro  consorzi  che  abbiano  un fatturato superiore a lire
          trenta  miliardi,  ovvero  che  detengano partecipazioni di
          controllo  in  societa' a responsabilita' limitata, nonche'
          le  societa'  cooperative  edilizie  di abitazione e i loro
          consorzi iscritti all'albo di cui all'art. 13.
              2.  Le  societa'  cooperative  e  i  loro  consorzi che
          abbiano  un  fatturato  superiore a lire ottanta miliardi o
          che  detengano  partecipazioni di controllo in societa' per
          azioni  o  che  possiedano riserve indivisibili superiori a
          lire  tre miliardi o che raccolgano prestiti e conferimenti
          di  soci  finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre
          che  alla  ispezione  ordinaria  annuale di cui al comma 1,
          sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da
          parte  di  una  societa'  di  revisione  iscritta  all'albo
          speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica  31 marzo  1975,  n.  136,  o  da  parte  di una
          societa'    di    revisione    autorizzata   dal   Ministro
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, ai sensi
          della   legge   23 novembre   1939,   n.  1966,  che  siano
          convenzionate   con   l'associazione  riconosciuta  di  cui
          all'art.  11, comma 1, primo periodo, della presente legge,
          alla  quale  le  societa'  cooperative  o  i  loro consorzi
          aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal
          Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale. Per le
          societa'  cooperative  e  i  loro  consorzi non aderenti ad
          alcuna  associazione  riconosciuta,  la  certificazione del
          bilancio   viene   effettuata  da  una  delle  societa'  di
          revisione  iscritte  in  un  apposito  elenco  formato  dal
          Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale; per le
          societa'  cooperative  e  i  loro  consorzi sottoposti alla
          vigilanza    delle   regioni   a   statuto   speciale,   la
          certificazione  del  bilancio viene effettuata da una delle
          societa'  di revisione iscritte negli elenchi formati dalle
          regioni stesse.
              3.  Le  societa' cooperative edilizie di abitazione e i
          loro  consorzi  sono  tenuti ad affiggere presso la propria
          sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del
          processo  verbale  relativo  alla  piu'  recente ispezione,
          ordinaria o straordinaria, eseguita dagli organi competenti
          ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti o a consegnare tale
          estratto  ai  soci  entro  sessanta  giorni dalla firma del
          processo   verbale   medesimo.   L'avvenuta  consegna  deve
          risultare  da  apposito  documento.  Gli  incaricati  delle
          ispezioni  sono  tenuti  a  controllare il rispetto di tali
          disposizioni,  riferendone  nel  processo  verbale relativo
          all'ispezione successiva.
              4.  Il  contributo per le spese relative alle ispezioni
          ordinarie, di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
          e  successive modificazioni, e' determinato in relazione ai
          parametri del fatturato. del numero dei soci e del capitale
          sociale,  anche in concorso tra loro, nella misura e con le
          modalita'  che  saranno stabilite dal Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale.
              5.   In  caso  di  ritardato  o  omesso  pagamento  del
          contributo  entro  la  prescritta  scadenza  si applica una
          sanzione  pari  al 30 per cento del contributo non versato,
          oltre  agli  interessi semestrali nella misura del 4,50 per
          cento  del  contributo  stesso. In caso di omesso pagamento
          del  contributo  oltre  il biennio di riferimento di cui al
          quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del
          Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
          successive  modificazioni,  la  societa'  cooperativa  o il
          consorzio    possono   essere   cancellati   dal   registro
          prefettizio  e  dallo schedario generale della cooperazione
          con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale.
              6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  su  iniziativa del Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale e con la procedura di cui all'art.
          26,  comma  3,  del decreto del Presidente della Repubblica
          8 maggio  1987,  n. 266 si procedera' all'individuazione di
          un  profilo  professionale,  e  del relativo contenuto, per
          l'esercizio  dell'attivita'  di  vigilanza  sulle  societa'
          cooperative e sui loro consorzi.
              7.  Gli  enti  mutualistici  di  cui  all'art. 2512 del
          codice  civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero
          del   lavoro  e  della  previdenza  sociale,  salvo  quanto
          disposto  da  leggi  speciali.  Tale  vigilanza si esercita
          secondo le modalita' previste per le societa' cooperative.
              8.  Le  funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate
          dal  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale sono
          riservate  alle  regioni a statuto speciale nell'ambito del
          rispettivo territorio e della rispettiva competenza".
              - L'art. 45 della Costituzione cosi' recita:
              "Art. 45. - La Repubblica riconosce la funzione sociale
          della  cooperazione  a carattere di mutualita' e senza fini
          di  speculazione  privata. La legge ne promuove e favorisce
          l'incremento con i mezzi piu' idonei e ne assicura, con gli
          opportuni controlli, il carattere e le finalita'.
              La   legge   provvede   alla  tutela  e  allo  sviluppo
          dell'artigianato".
              - L'art. 2543 del codice civile e' il seguente:
              "Art.  2543  (Gestione  commissariale).  -  In  caso di
          irregolare   funzionamento   delle   societa'  cooperative,
          l'autorita'  governativa puo' revocare gli amministratori e
          i  sindaci,  e  affidare  la  gestione  della societa' a un
          commissario  governativo,  determinandone  i  poteri  e  la
          durata.  Ove  l'importanza  della  societa'  cooperativa lo
          richieda,  l'autorita'  governativa  puo'  nominare un vice
          commissario   che   collabora   con  il  commissario  e  lo
          sostituisce in caso di impedimento.
              Al commissario governativo possono essere conferiti per
          determinati  atti  anche  i  poteri  dell'assemblea,  ma le
          relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione
          dell'autorita' governativa".
              - Il  capo  II  del gia' citato decreto legislativo del
          Capo  provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, reca: "Capo
          II - Registri prefettizi e schedario generale".