Art. 7 Vigilanza in materia di cooperazione 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle societa' cooperative e loro consorzi, con particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere da a) a q) e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle societa' cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola societa' cooperativa, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa, finalizzata: 1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle societa' cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare la democrazia cooperativa; 2) a verificare la natura mutualistica delle societa' cooperative, con particolare riferimento alla effettivita' della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonche' ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo d'esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonche', ove prevista, della certificazione di bilancio; c) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati dalle cooperative e della correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori; d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti dalla legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli uffici periferici competenti, anche da parte delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, secondo i principi e i criteri direttivi della presente legge e con finalita' di sostegno, autotutela e autogoverno del movimento cooperativo; e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla lettera d), anche mediante revisioni cooperative per le societa' cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, con le stesse finalita' di quelle di cui alle lettere b) e d), a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che puo' affidarne l'esecuzione, sulla base di apposite convenzioni, alle stesse associazioni nazionali riconosciute, nell'ambito di un piano operativo biennale predisposto dalla Direzione generale della cooperazione del medesimo Ministero, d'intesa con le associazioni medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento; f) facolta' del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di disporre e far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie, per accertamenti a campione o sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se ne ravvisi l'opportunita', finalizzate ad accertare principalmente: 1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche; 2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura; 3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente; 4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attivita' specifiche promosse o assunte dall'ente; 5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attivita' e delle passivita'; 6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione collettiva di settore; g) adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio in relazione all'esigenza di una effettiva congruita' dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della societa' cooperativa; h) definizione delle funzioni dell'addetto alle revisioni delle cooperative, nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, quale incaricato di pubblico servizio e definizione dei requisiti per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; i) distinzione di finalita', compiti e funzioni tra le revisioni cooperative, le ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio, evitando la sovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le varie tipologie di controllo, nonche' tra esse e la vigilanza prevista da altre norme per la generalita' delle imprese; l) corrispondenza, in coerenza con l'articolo 45, primo comma, della Costituzione, tra l'intensita' e l'onerosita' dei controlli e l'entita' delle agevolazioni assegnate alle cooperative per promuoverne lo sviluppo; m) adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, allo scopo di assicurare maggiormente le condizioni per l'efficiente ed efficace esecuzione delle revisioni cooperative, tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera e) circa i compiti di vigilanza che possono essere affidati alle associazioni nazionali di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; n) istituzione dell'Albo nazionale delle societa' cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalita' di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'Albo va tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico di cui alla lettera b); o) unificazione di tutti i codici identificativi delle singole societa' cooperative; p) cancellazione dall'Albo nazionale delle societa' cooperative, e conseguente perdita dei benefici connessi all'iscrizione, delle cooperative che si sottraggono all'attivita' di vigilanza o che non rispettano le finalita' mutualistiche, nonche' applicazione dell'articolo 2543 del codice civile in caso di reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della presente legge; q) abrogazione del Capo II del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con i decreti legislativi di cui al presente comma. 2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro quaranta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. 3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova normativa, il Governo puo' emanare eventuali disposizioni modificative e correttive dei decreti legislativi sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le medesime modalita' di cui al comma 2. 4. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Fassino ----------
Note all'art. 7: - La legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1997, n. 186. - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e' publicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71, s.o. - L'art. 5 del gia' citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, e' il seguente: "Art. 5. - Il riconoscimento di cui all'articolo precedente viene concesso con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed e' produttivo anche degli effetti giuridici di cui all'art. 12 del codice civile. Per ottenere il riconoscimento le associazioni nazionali debbono presentare apposita istanza al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di non meno di mille enti cooperativi associati con la indicazione per cadauno del numero dei soci e da un documento da cui risulti il nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a trattare per conto dell'associazione richiedente. Le associazioni richiedenti debbono comprovare la loro efficienza centrale e periferica e presentare un elenco di revisori formato secondo le prescrizioni che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale cui compete altresi' la facolta' di richiedere qualsiasi altra documentazione atta a fornire la dimostrazione della idoneita' delle associazioni ad assolvere le funzioni di vigilanza sulle cooperative associate". - L'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative) cosi' recita: "Art. 15 (Vigilanza). - 1. Sono assoggettati ad ispezione ordinaria annuale le societa' cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di controllo in societa' a responsabilita' limitata, nonche' le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all'albo di cui all'art. 13. 2. Le societa' cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in societa' per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti e conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte di una societa' di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una societa' di revisione autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta di cui all'art. 11, comma 1, primo periodo, della presente legge, alla quale le societa' cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per le societa' cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle societa' di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; per le societa' cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle societa' di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse. 3. Le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla piu' recente ispezione, ordinaria o straordinaria, eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti o a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati delle ispezioni sono tenuti a controllare il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo all'ispezione successiva. 4. Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e' determinato in relazione ai parametri del fatturato. del numero dei soci e del capitale sociale, anche in concorso tra loro, nella misura e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 5. In caso di ritardato o omesso pagamento del contributo entro la prescritta scadenza si applica una sanzione pari al 30 per cento del contributo non versato, oltre agli interessi semestrali nella misura del 4,50 per cento del contributo stesso. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la societa' cooperativa o il consorzio possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con la procedura di cui all'art. 26, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 si procedera' all'individuazione di un profilo professionale, e del relativo contenuto, per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle societa' cooperative e sui loro consorzi. 7. Gli enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo quanto disposto da leggi speciali. Tale vigilanza si esercita secondo le modalita' previste per le societa' cooperative. 8. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono riservate alle regioni a statuto speciale nell'ambito del rispettivo territorio e della rispettiva competenza". - L'art. 45 della Costituzione cosi' recita: "Art. 45. - La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi piu' idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalita'. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato". - L'art. 2543 del codice civile e' il seguente: "Art. 2543 (Gestione commissariale). - In caso di irregolare funzionamento delle societa' cooperative, l'autorita' governativa puo' revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della societa' a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della societa' cooperativa lo richieda, l'autorita' governativa puo' nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorita' governativa". - Il capo II del gia' citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, reca: "Capo II - Registri prefettizi e schedario generale".