IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee,  legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'articolo 1, comma 3;
  Vista  la  direttiva  98/58/CE  del  Consiglio  del 20 luglio 1998,
riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
  Visto   il   protocollo   allegato  all'atto  finale  del  trattato
dell'Unione europea nella parte relativa al benessere animale;
  Vista  la  decisione  2000/50/CE  della  Commissione  europea,  del
17 dicembre  1999,  relativa  ai  requisiti  minimi  applicabili alle
ispezioni negli allevamenti;
  Visto  il  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modifiche;
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modifiche;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 17 novembre 2000;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati;
  Considerato  che  il  Senato  della  Repubblica  non ha espresso il
proprio parere nel termine prescritto;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  i Ministri degli affari
esteri,   della   giustizia,   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  delle  politiche  agricole  e forestali e
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  stabilisce le misure minime da osservare
negli  allevamenti  per  la  protezione degli animali, ferme restando
quelle  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988,  n.  233, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, e al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534.
  2. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) animale:  qualsiasi  animale, inclusi pesci, rettili e anfibi,
allevato  o  custodito per la produzione di derrate alimentari, lana,
pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;
    b) proprietario  o  custode  ovvero  detentore: qualsiasi persona
fisica  o  giuridica che, anche temporaneamente, e' responsabile o si
occupa degli animali;
    c) autorita'   competente:   il  Ministero  della  sanita'  e  le
autorita' sanitarie territorialmente competenti, ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche.
  3. Il presente decreto non si applica agli animali:
    a) che vivono in ambiente selvatico;
    b) destinati  a  partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni,
ad attivita' culturali o sportive;
    c) da sperimentazione o da laboratorio;
    d) invertebrati.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - L'art.  1,  comma  3 della legge 21 dicembre 1999, n.
          526, legge comunitaria 1999, cosi' recita:
              "Art.  1  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione delle
          direttive comunitarie). - (Omissis).
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  sono  trasmessi,  dopo che su di essi sono
          stati  acquisiti  gli altri pareri previsti da disposizioni
          di  legge  ovvero  sono  trascorsi i termini prescritti per
          l'espressione  di  tali pareri, alla Camera dei deputati e'
          al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso,
          entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
          delle  Commissioni  competenti  per  materia;  decorso tale
          termine,  i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
          parere:  Qualora  il  termine  previsto per il parere delle
          Commissioni  scada  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
          questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
              (Omissis).".
              - La  direttiva 98/58/CE e' pubblicata in GUCE n. L 221
          dell' 8 agosto 1998.
              - La  decisione  2000/50/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
          019 del 25 gennaio 2000.
              - Il  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  fra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
              - Il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
          Note all'art. 1:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n.  233,  reca:  "Attuazione  della direttiva CEE n.
          86/113  che  stabilisce  le  norme minime per la protezione
          delle  galline  ovaiole  in batteria, ai sensi dell'art. 15
          della legge 16 aprile 1987, n. 183".
              - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 533,
          reca: "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce
          le norme minime per la protezione dei vitelli".
              - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 534,
          reca: "Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce
          le norme minime per la protezione dei suini.".
              - Per  il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112, vedi le note alle premesse.