Art. 2.
                Obblighi dei proprietari, dei custodi
                     dei detentori degli animali

  1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:
    a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri
animali  e  affinche' non vengano loro provocati dolore, sofferenze o
lesioni inutili;
    b) allevare  e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e
anfibi, in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato.
  2.  Per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da
allevamento,  entro  un  anno  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto  legislativo, le regioni e le provincie autonome di
Trento  e  Bolzano possono organizzare periodicamente, per il tramite
dei  servizi  veterinari  delle  aziende  sanitarie  locali, corsi di
qualificazione  professionale  con  frequenza  obbligatoria  per  gli
operatori   del  settore,  allo  scopo  di  favorire  la  piu'  ampia
conoscenza  in  materia  di  etologia  animale applicata, fisiologia,
zootecnia e giurisprudenza.
  3.  L'applicazione  del comma 2 si attua senza oneri aggiuntivi per
il bilancio dello Stato.