Art. 2. Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali 1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve: a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinche' non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili; b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato. 2. Per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono organizzare periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, allo scopo di favorire la piu' ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza. 3. L'applicazione del comma 2 si attua senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.