Art. 3.
                 Disposizioni di maggiore protezione
                    per gli animali da pelliccia

  1.  L'allevamento  di  animali  con  il  solo e principale scopo di
macellarli  per  il  valore  della  loro  pelliccia  deve avvenire in
conformita'   alle   ulteriori   disposizioni  dettate  al  punto  22
dell'allegato.