Art. 4.
                              Controlli

  1. Le autorita' sanitarie territorialmente competenti:
    a) dispongono  ispezioni  per  la  verifica  del  rispetto  delle
disposizioni  di  cui  al  presente  decreto,  da effettuare anche in
occasione di altri controlli; in tale attivita', la conformita' delle
modalita'  di  allevamento e custodia degli animali alle disposizioni
di  cui  all'allegato deve essere valutata tenuto conto della specie,
del  grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonche' delle
loro   esigenze   fisiologiche  ed  etologiche  secondo  l'esperienza
acquisita e le conoscenze scientifiche;
    b) trasmettono  al  Ministero  della sanita', nei termini da esso
stabiliti  e  utilizzando  il  modello appositamente predisposto, una
relazione  sulle  ispezioni  di cui alla lettera a) anche ai fini del
successivo comma 2.
  2.  Il  Ministero  della sanita' presenta alla Commissione europea,
secondo le modalita' da essa stabilite, una relazione complessiva sui
risultati delle ispezioni di cui al comma 1.