Art. 5.
                   Controlli veterinari comunitari

  1. Gli esperti veterinari della Commissione europea ed il Ministero
della  sanita',  anche  al  fine di garantire l'applicazione uniforme
all'interno  del  territorio nazionale, possono procedere a controlli
per:
    a) verificare  che  siano  rispettati  i  requisiti stabiliti dal
presente decreto;
    b) accertare  che  le  ispezioni  di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), vengano effettuate secondo le modalita' stabilite in sede
nazionale e comunitaria.
  2.   L'autorita'   competente   fornisce  assistenza  agli  esperti
veterinari   della   Commissione   europea   nell'espletamento  degli
incarichi di cui al comma 1.
  3.  I  risultati dei controlli di cui al comma 1 formano oggetto di
una  relazione  la  cui  elaborazione  e  diffusione  ha luogo previa
discussione tra gli incaricati della Commissione e il Ministero della
sanita'.
  4. Il Ministero della sanita' adotta i provvedimenti resi necessari
dai  risultati  delle  verifiche  effettuate  ai  sensi  del presente
articolo.