Art. 6. Disposizioni finali 1. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con decreti del Ministro della sanita', e per quanto di competenza, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere adottate norme tecniche relative alla protezione degli animali negli allevamenti di maggiore tutela di quelle previste dal presente decreto, nel rispetto delle norme generali del Trattato e informandone la Commissione europea, nonche' specifiche prescrizioni zoosanitarie e di benessere nell'importazione degli animali. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalita' per l'adozione di metodi alternativi all'alimentazione forzata per anatre e oche, nonche' per la riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia. 3. L'applicazione del comma 2 non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Note all'art. 6: - Per il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi le note alle premesse.