Art. 6.
                         Disposizioni finali

  1.  Ai  sensi  del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con
decreti  del  Ministro  della sanita', e per quanto di competenza, di
concerto  con  i  Ministri  delle  politiche  agricole  e forestali e
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  possono essere
adottate  norme tecniche relative alla protezione degli animali negli
allevamenti  di maggiore  tutela  di  quelle  previste  dal  presente
decreto,   nel   rispetto   delle   norme  generali  del  Trattato  e
informandone  la Commissione europea, nonche' specifiche prescrizioni
zoosanitarie e di benessere nell'importazione degli animali.
  2.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di  concerto  con  i  Ministri  della  sanita'  e dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  da  adottarsi  entro sessanta giorni
dalla   data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
individuati  criteri e modalita' per l'adozione di metodi alternativi
all'alimentazione   forzata   per  anatre  e  oche,  nonche'  per  la
riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia.
  3. L'applicazione del comma 2 non comporta ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
 
          Note all'art. 6:
              - Per  il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112, vedi le note alle premesse.