Art. 7. Sanzioni amministrative 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il custode ovvero il detentore che violino le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. 2. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata sino alla meta' ed e' disposta la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre mesi facendo comunque obbligo a chi spetti di salvaguardare il benessere degli animali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Veronesi, Ministro della sanita' Dini, Ministro degli affari esteri Fassino, Ministro della giustizia Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Visto, il Guardasigilli: Fassino