Art. 7.
                       Sanzioni amministrative

  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, il proprietario o il
custode  ovvero  il  detentore  che  violino  le  disposizioni di cui
all'articolo  2,  comma  1,  sono  puniti  con la sanzione pecuniaria
amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
  2.  Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata sino alla meta' ed e'
disposta  la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre
mesi  facendo  comunque  obbligo  a  chi  spetti  di salvaguardare il
benessere degli animali.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 26 marzo 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche
                              comunitarie
                              Veronesi, Ministro della sanita'
                              Dini, Ministro degli affari esteri
                              Fassino, Ministro della giustizia
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Pecoraro    Scanio,    Ministro   delle
                              politiche agricole e forestali
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio   e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero
Visto, il Guardasigilli: Fassino