Art. 2.
                    (Ordini di protezione contro
                        gli abusi familiari)
1. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile e' inserito il
seguente:
                           "Titolo IX-bis.
                     ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO
                         GLI ABUSI FAMILIARI
Art.  342-bis.  (Ordini  di  protezione  contro gli abusi familiari).
Quando  la  condotta  del  coniuge  o di altro convivente e' causa di
grave pregiudizio all'integrita' fisica o morale ovvero alla liberta'
dell'altro  coniuge  o  convivente,  il giudice, qualora il fatto non
costituisca  reato  perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, puo'
adottare con decreto uno o piu' dei provvedimenti di cui all'articolo
342-ter.
Art.  342-ter. (Contenuto degli ordini di protezione). Con il decreto
di   cui   all'articolo  342-bis  il  giudice  ordina  al  coniuge  o
convivente,  che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione
della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare
del   coniuge   o   del   convivente   che   ha  tenuto  la  condotta
pregiudizievole   prescrivendogli   altresi',  ove  occorra,  di  non
avvicinarsi  ai  luoghi  abitualmente frequentati dall'istante, ed in
particolare   al   luogo  di  lavoro,  al  domicilio  della  famiglia
d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre
persone  ed  in  prossimita' dei luoghi di istruzione dei figli della
coppia,  salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per
esigenze di lavoro.
Il  giudice  puo'  disporre,  altresi',  ove occorra l'intervento dei
servizi   sociali  del  territorio  o  di  un  centro  di  mediazione
familiare,   nonche'   delle   associazioni  che  abbiano  come  fine
statutario  il  sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri
soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un
assegno  a  favore  delle  persone  conviventi  che,  per effetto dei
provvedimenti  di  cui  al  primo  comma,  rimangono  prive  di mezzi
adeguati,  fissando modalita' e termini di versamento e prescrivendo,
se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto
dal  datore  di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione
allo stesso spettante.
Con  il  medesimo  decreto  il giudice, nei casi di cui ai precedenti
commi,  stabilisce  la  durata dell'ordine di protezione, che decorre
dal  giorno  dell'avvenuta  esecuzione  dello stesso. Questa non puo'
essere  superiore  a  sei mesi e puo' essere prorogata, su istanza di
parte,  soltanto  se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente
necessario.
Con  il  medesimo  decreto  il  giudice  determina  le  modalita'  di
attuazione.   Ove  sorgano  difficolta'  o  contestazioni  in  ordine
all'esecuzione,  lo  stesso giudice provvede con decreto ad emanare i
provvedimenti piu' opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio
della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario".
 
          Nota all'art. 2:
              -  Il titolo IX del libro primo del codice civile reca:
          "Della potesta' dei genitori".