Art. 3.
                     (Disposizioni processuali)
1.  Dopo  il  capo  V  del  Titolo  II del Libro quarto del codice di
procedura civile e' inserito il seguente:
                            "CAPO V-bis.
                     DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE
CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
Art.  736-bis.  (Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione
contro gli abusi familiari). Nei casi di cui all'articolo 342-bis del
codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente,
con  ricorso  al  tribunale  del  luogo  di  residenza o di domicilio
dell'istante,  che  provvede  in  camera di consiglio in composizione
monocratica.
Il  presidente  del tribunale designa il giudice a cui e' affidata la
trattazione  del  ricorso.  Il giudice, sentite le parti, procede nel
modo  che  ritiene  piu' opportuno agli atti di istruzione necessari,
disponendo,  ove  occorra,  anche per mezzo della polizia tributaria,
indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e
comune  delle  parti,  e provvede con decreto motivato immediatamente
esecutivo.
Nel  caso  di  urgenza,  il  giudice,  assunte  ove  occorra sommarie
informazioni,  puo'  adottare  immediatamente  l'ordine di protezione
fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' entro un
termine  non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un
termine  non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso
e  del  decreto.  All'udienza  il giudice conferma, modifica o revoca
l'ordine di protezione.
Contro  il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o
rigetta  il  ricorso,  ai  sensi  del secondo comma, ovvero conferma,
modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel
caso  di  cui al terzo comma, e' ammesso reclamo al tribunale entro i
termini  previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non
sospende  l'esecutivita'  dell'ordine  di  protezione.  Il  tribunale
provvede  in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite
le  parti,  con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa
parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per  quanto  non  previsto  dal  presente  articolo,  si applicano al
procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti".
 
          Note all'art. 3:
              -  Il  capo V del titolo II del libro quarto del codice
          di  procedura civile reca: "Dei rapporti patrimoniali tra i
          coniugi".
              - Per testo dell'art. 342-bis del codice civile si veda
          l'art. 2 della presente legge.