Art. 4.
                  (Trattazione nel periodo feriale
                           dei magistrati)
1.  Nell'articolo  92,  primo  comma,  dell'ordinamento  giudiziario,
approvato  con  regio  decreto 30 gennaio 1941, n.12, dopo le parole:
"procedimenti  cautelari," sono inserite le seguenti: "per l'adozione
di ordini di protezione contro gli abusi familiari,".
 
          Nota all'art. 4:
              - L'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con
          regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, cosi' come modificato
          dalla presente legge, reca:
              "Art.   92  (Affari  civili  nel  periodo  feriale  dei
          magistrati). - Durante il periodo feriale dei magistrati le
          corti  di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause
          civili  relative  ad  alimenti, alla materia corporativa ai
          procedimenti   cautelari,   per  l'adozione  di  ordini  di
          protezione  contro  gli  abusi  familiari,  di sfratto e di
          opposizione  all'esecuzione,  nonche'  quelle relative alla
          dichiarazione  ed  alla revoca dei fallimenti, ed in genere
          quelle   rispetto   alle  quali  la  ritardata  trattazione
          potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
              In  quest'ultimo  caso,  la dichiarazione di urgenza e'
          fatta  dal presidente in calce alla citazione o al ricorso,
          con  decreto non impugnabile, e per le cause gia' iniziate,
          con  provvedimento  del  giudice istruttore o del collegio,
          egualmente non impugnabile.".