Art. 6. 
                          (Sanzione penale) 
1. Chiunque  elude  l'ordine  di  protezione  previsto  dall'articolo
342-ter  del  codice  civile,  ovvero  un  provvedimento  di   eguale
contenuto assunto  nel  procedimento  di  separazione  personale  dei
coniugi o nel procedimento di  scioglimento  o  di  cessazione  degli
effetti civili  del  matrimonio  e'  punito  con  la  pena  stabilita
dall'articolo  388,  primo  comma,  del  codice  penale.  Si  applica
altresi' l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale. 
 
          Note all'art. 6:
              -  Per  il testo dell'art. 342-ter del codice civile si
          veda l'art. 2 della presente legge.
              - L'art. 388 del codice penale reca:
              "Art.    388   (Mancata   esecuzione   dolosa   di   un
          provvedimento  di  un  giudice).  - Chiunque, per sottrarsi
          all'adempimento  degli  obblighi  civili  nascenti  da  una
          sentenza   di   condanna,   o   dei   quali   e'  in  corso
          l'accertamento dinanzi l'autorita' giudiziaria, compie, sui
          propri  o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o
          commette  allo  stesso  scopo  altri  fatti fraudolenti, e'
          punito,  qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire
          la  sentenza,  con  la  reclusione fino a tre anni o con la
          multa da lire duecentomila a due milioni.
              La  stessa  pena si applica a chi elude l'esecuzione di
          un   provvedimento   del   giudice   civile,  che  concerna
          l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero
          prescrive  misure  cautelari a difesa della proprieta', del
          possesso o del credito.
              Chiunque   sottrae,  sopprime,  distrugge,  disperde  o
          deteriora   una   cosa   di  sua  proprieta'  sottoposta  a
          pignoramento  ovvero a sequestro giudiziario o conservativo
          e'  punito  con la reclusione fino a un anno e con la multa
          fino a lire seicentomila.
              Si  applicano la reclusione da due mesi a due anni e la
          multa  da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto
          e'  commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua
          custodia  e  la  reclusione da quattro mesi a tre anni e la
          multa  da  lire  centomila  a  un  milione  se  il fatto e'
          commesso   dal   custode  al  solo  scopo  di  favorire  il
          proprietario della cosa.
              Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero
          a  sequestro  giudiziario  o conservativo che indebitamente
          rifiuta,  omette  o  ritarda un atto dell'ufficio e' punito
          con  la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un
          milione.
              Il   colpevole   e'  punito  a  querela  della  persona
          offesa.".