Art. 7. (Disposizioni fiscali) 1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonche' i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonche' dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 282-bis del codice di procedura penale si veda l'art. 1 della presente legge. - Per il testo dell'art. 342-ter del codice civile si veda l'art. 2 della presente legge. - Il comma 8 dell'art. 9 (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)" reca: "8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' i procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all'art. 454 del codice civile.".