Art. 7.
                       (Disposizioni fiscali)
1.  Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione
civile  contro  la  violenza  nelle  relazioni  familiari,  nonche' i
procedimenti  anche  esecutivi  e  cautelari  diretti  a  ottenere la
corresponsione  dell'assegno  di  mantenimento  previsto  dal comma 3
dell'articolo  282-bis  del  codice di procedura penale e dal secondo
comma   dell'articolo   342-ter   del   codice  civile,  sono  esenti
dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di
notifica,  di  cancelleria  e  di  copia  nonche'  dall'obbligo della
richiesta  di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 7:
              -   Per  il  testo  dell'art.  282-bis  del  codice  di
          procedura penale si veda l'art. 1 della presente legge.
              -  Per  il testo dell'art. 342-ter del codice civile si
          veda l'art. 2 della presente legge.
              -  Il  comma 8 dell'art. 9 (Contributo unificato per le
          spese  degli atti giudiziari) della legge 23 dicembre 1999,
          n.  488,  e  successive  modificazioni "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2000)" reca:
              "8.  Non sono soggetti al contributo di cui al presente
          articolo  i  procedimenti  gia'  esenti,  senza  limiti  di
          competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro,
          e  da  ogni  spesa,  tassa  o diritto di qualsiasi specie e
          natura,  nonche'  i procedimenti di rettificazione di stato
          civile, di cui all'art. 454 del codice civile.".