Art. 8. 
                      (Ambito di applicazione) 
1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge  non  si
applicano quando la condotta pregiudizievole e'  tenuta  dal  coniuge
che ha proposto o nei confronti del quale e' stata  proposta  domanda
di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio se  nel  relativo  procedimento  si  e'
svolta l'udienza di comparizione dei coniugi  davanti  al  presidente
prevista dall'articolo 706 del codice  di  procedura  civile  ovvero,
rispettivamente, dall'articolo 4 della legge  1°  dicembre  1970,  n.
898,  e  successive  modificazioni.  In  tal  caso  si  applicano  le
disposizioni  contenute,  rispettivamente,  negli  articoli   706   e
seguenti del codice di procedura civile e  nella  legge  1°  dicembre
1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti
possono essere assunti  provvedimenti  aventi  i  contenuti  indicati
nell'articolo 342-ter del codice civile. 
2. L'ordine di protezione adottato ai sensi  degli  articoli  2  e  3
perde  efficacia  qualora  sia   successivamente   pronunciata,   nel
procedimento di separazione personale o di scioglimento o  cessazione
degli effetti civili del matrimonio promosso dal  coniuge  istante  o
nei suoi confronti, l'ordinanza contenente  provvedimenti  temporanei
ed urgenti prevista, rispettivamente, dall'articolo 708 del codice di
procedura civile e dall'articolo 4 della legge 1° dicembre  1970,  n.
898, e successive modificazioni. 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 4 aprile 2001 
                               CIAMPI 
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei 
                              Ministri 
                                       Bellillo, Ministro per le pari 
                              opportunita' 
Visto, il Guardasigilli: Fassino 
 
          Note all'art. 8:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  706 del codice di
          procedura civile:
              "Art.  706  (Forma  della  domanda).  -  La  domanda di
          separazione  personale si propone al tribunale del luogo in
          cui  il  coniuge  convenuto  ha  residenza o domicilio, con
          ricorso  contenente  l'esposizione  dei  fatti sui quali la
          domanda e' fondata.
              Il   presidente  fissa  con  decreto  il  giorno  della
          comparizione  dei coniugi davanti a se' e il termine per la
          notificazione del ricorso e del decreto.".
              -  Per  il testo dell'art. 342-ter del codice civile si
          veda l'art. 2 della presente legge.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  708 del codice di
          procedura civile:
              "Art.  708  (Tentativo  di conciliazione, provvedimenti
          del  presidente).  -  Il  presidente deve sentire i coniugi
          prima  separatamente  e  poi  congiuntamente, procurando di
          conciliarli.
              Se  i  coniugi si conciliano, il presidente fa redigere
          processo verbale della conciliazione.
              Se   il   coniuge   convenuto   non   comparisce  o  la
          conciliazione  non  riesce, il presidente, anche d'ufficio,
          da'  con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che
          reputa  opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole,
          nomina   il   giudice   istruttore  e  fissa  l'udienza  di
          comparizione delle parti davanti a questo.
              Se   si   verificano   mutamenti   nelle   circostanze,
          l'ordinanza   del   presidente   puo'   essere  revocata  o
          modificata dal giudice istruttore a norma dell'art. 177.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della legge 1o
          dicembre  1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
          del matrimonio):
              "Art. 4. - 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o
          la  cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio  si
          propone  al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto
          ha    residenza   o   domicilio   oppure,   nel   caso   di
          irreperibilita' o di residenza all'estero, al tribunale del
          luogo  di  residenza  o  di domicilio del ricorrente e, nel
          caso  di  residenza  all'estero  di  entrambi  i coniugi, a
          qualunque  tribunale della Repubblica. La domanda congiunta
          puo'  essere proposta al tribunale del luogo di residenza o
          di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
              2.  La  domanda  si  propone con ricorso, il quale deve
          contenere:
                a) l'indicazione del giudice;
                b) il  nome  e  il cognome, nonche' la residenza o il
          domicilio  del  ricorrente  nel  comune  in  cui ha sede il
          giudice  adito,  il  nome  e il cognome e la residenza o il
          domicilio o la dimora del coniuge convenuto;
                c) l'oggetto della domanda;
                d) l'esposizione   dei  fatti  e  degli  elementi  di
          diritto  sui  quali si fonda la domanda di scioglimento del
          matrimonio  o  di  cessazione  degli  effetti  civili dello
          stesso, con le relative conclusioni;
                e) l'indicazione  specifica dei mezzi di prova di cui
          il ricorrente, intende avvalersi.
              3.   Del   ricorso  il  cancelliere  da'  comunicazione
          all'ufficiale   dello   stato  civile  del  luogo  dove  il
          matrimonio   fu   trascritto  per  l'annotazione  in  calce
          all'atto.
              4.  Nel  ricorso  deve  essere indicata l'esistenza dei
          figli  legittimi,  legittimati  od  adottati  da entrambi i
          coniugi durante il matrimonio.
              5.  Il  presidente  del  tribunale fissa con decreto in
          calce  al ricorso, nei cinque giorni successivi al deposito
          in  cancelleria,  la  data dell'udienza di comparizione dei
          coniugi innanzi a se' e il termine per la notificazione del
          ricorso  e  del decreto. Nomina un curatore speciale quando
          il convenuto e' malato di mente o legalmente incapace.
              6.  Tra  la  data della notificazione del ricorso e del
          decreto   e  quella  dell'udienza  di  comparizione  devono
          intercorrere  i  termini di cui all'art. 163-bis del codice
          di procedura civile ridotti alla meta'.
              7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del
          tribunale  personalmente,  salvo gravi e comprovati motivi.
          Il  presidente  deve  sentire i coniugi prima separatamente
          poi  congiuntamente,  tentando di conciliarli. Se i coniugi
          si  conciliano,  o comunque, se il coniuge istante dichiara
          di  non  voler  proseguire  nella domanda, il presidente fa
          redigere  processo  verbale  della  conciliazione  o  della
          dichiarazione di rinuncia all'azione.
              8.  Se  il  coniuge  convenuto  non  compare  o  se  la
          conciliazione  non  riesce, il presidente, sentiti, qualora
          lo  ritenga strettamente necessario anche in considerazione
          della  loro eta', i figli minori, da', anche d'ufficio, con
          ordinanza  i  provvedimenti temporanei e urgenti che reputa
          opportuni  nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina
          il  giudice  istruttore  e  fissa l'udienza di comparizione
          delle  parti  dinanzi  a questo. L'ordinanza del presidente
          puo'  essere revocata o modificata dal giudice istruttore a
          norma  dell'art.  177  del  codice  di procedura civile. Si
          applica  l'art.  189  delle  disposizioni di attuazione del
          codice di procedura civile.
              9.  Nel caso in cui il processo debba continuare per la
          determinazione  dell'assegno,  il tribunale emette sentenza
          non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione
          degli  effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza
          e'  ammesso  solo  appello  immediato.  Appena formatosi il
          giudicato, si applica la previsione di cui all'art. 10.
              10.  Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il
          tribunale,  emettendo  la  sentenza  che  dispone l'obbligo
          della somministrazione dell'assegno, puo' disporre che tale
          obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
              11.  Per  la  parte relativa ai provvedimenti di natura
          economica  la  sentenza  di primo grado e' provvisoriamente
          esecutiva.
              12. L'appello e' deciso in camera di consiglio.
              13.  La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o
          di  cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio che
          indichi  anche  compiutamente  le  condizioni inerenti alla
          prole  e  ai rapporti economici, e' proposta con ricorso al
          tribunale  in  camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i
          coniugi,  verificata l'esistenza dei presupposti di legge e
          valutata  la rispondenza delle condizioni all'interesse dei
          figli,  decide  con  sentenza. Qualora il tribunale ravvisi
          che  le condizioni relative ai figli siano in contrasto con
          gli  interessi degli stessi, si applica la procedura di cui
          al comma 8 del presente articolo.".