IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 5, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, con
il    quale    agli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica,  che accedono al ruolo con il diretto conseguimento
del  grado  di  tenente  o corrispondente, e' stata ridotta a 13 e 23
anni  l'anzianita' di servizio richiesta per l'accesso al trattamento
stipendiale dirigenziale;
  Considerati  gli  ordini del giorno accolti in sede di approvazione
della  predetta  legge  n.  86 del 2001, e le specifiche condizioni e
osservazioni  formulate dalle competenti commissioni parlamentari nei
pareri  espressi  sugli schemi di decreti legislativi "correttivi" ai
decreti  legislativi 5 ottobre 2000, numeri 334 e 298, con i quali il
Parlamento  ha  impegnato  il Governo ad assumere le piu' opportune e
urgenti  iniziative  mirate  ad  estendere  il  beneficio  di  cui al
predetto  articolo 5, comma 3, al fine di evitare disallineamenti con
riguardo  ai trattamenti economici relativi ai funzionari e ufficiali
delle Forze di polizia e delle Forze armate;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di provvedere,
anche  al  fine di individuare le risorse finanziarie occorrenti, con
lo   strumento   della   decretazione   di   urgenza  per  assicurare
l'omogeneita'  dei  trattamenti  economici del predetto personale del
comparto sicurezza e delle Forze armate;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 aprile 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri  delle  finanze, della giustizia, delle politiche agricole e
forestali,  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
           Integrazioni alla legge 1o aprile 1981, n. 121
  1.  Dopo  l'articolo  43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121, e'
inserito il seguente:
  "Art.  43-ter. - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43,
commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1o aprile 2001, ai
funzionari  del  ruolo  dei Commissari ed equiparati della Polizia di
Stato  che  abbiano  prestato  servizio senza demerito per 13 anni e'
attribuito  lo  stipendio  spettante  al primo dirigente. Ai medesimi
funzionari  e  ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza
demerito  per  23  anni  e'  attribuito  lo  stipendio  spettante  al
dirigente  superiore.  Il  predetto  trattamento  e'  riassorbito  al
momento  dell'acquisizione  di  quello  previsto  dai  medesimi commi
ventiduesimo   e   ventitreesimo  del  predetto  articolo  43  e  non
costituisce  presupposto  per  la  determinazione  della progressione
economica.
  2.  A  decorrere  dal  1°  aprile  2001 ai funzionari del ruolo dei
Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti,
destinatari   del   trattamento   di  cui  ai  commi  ventiduesimo  e
ventitreesimo  dell'articolo 43, lo stipendio e' determinato, se piu'
favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3o, del decreto-legge 27
settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre  1982,  n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica
di primo dirigente e di dirigente superiore.
  3. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui
ai  commi  1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse
modalita'  e  condizioni  anche ai funzionari e ufficiali delle altre
Forze di polizia previste dall'articolo 16.".
  2.  Sono  abrogati l'articolo 23 del decreto legislativo emanato in
data  3  aprile  2001,  in  attuazione dell'articolo 3 della legge 31
marzo 2000, n. 78, e l'articolo 12 della legge 29 marzo 2001, n. 86.