Art. 2.
         Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990
          n. 231 e successive modificazioni e integrazioni
  1.  All'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990,
n.  231,  e  successive  modificazioni  e integrazioni le parole: "ai
maggiori  ed  ai  tenenti  colonnelli  e  gradi  corrispondenti" sono
sostituite dalle seguenti: "agli ufficiali".
  2.  All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 8 agosto 1990,
n.  231,  e  successive  modificazioni  e integrazioni le parole: "ai
tenenti  colonnelli  ed  ai  colonnelli  e gradi corrispondenti" sono
sostituite dalle seguenti: "agli ufficiali".
  3.  All'articolo  5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  dopo  il  comma  3  sono  inseriti i
seguenti:
  "3-bis.   Fino   a   quando   non   ricorrano   le  condizioni  per
l'attribuzione  dei  trattamenti  previsti dal comma 3 agli ufficiali
che  abbiano  prestato  servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni
dal   grado  di  sottotenente  o  dalla  qualifica  di  aspirante  e'
attribuito,  a  decorrere  dal 1o aprile 2001, lo stipendio spettante
rispettivamente  al  colonnello  e  al  brigadier  generale  e  gradi
equiparati.  Il  predetto trattamento non costituisce presupposto per
la determinazione della progressione economica.
  3-ter.  Per  gli  ufficiali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della
legge  29  marzo  2001,  n.  86, la riduzione di due anni continua ad
applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni.".