Art. 3.
                        Clausola finanziaria
  1.   All'onere   derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto
valutato in 30.598 milioni di lire per l'anno 2001, 37.981 milioni di
lire  per  l'anno  2002,  38.466 milioni di lire per l'anno 2003 e in
38.750  milioni  di  lire  a  decorrere  dall'anno 2004, si provvede:
quanto  a lire 20.267 milioni per il 2001, lire 25.984 milioni per il
2002,  lire  23.056  per il 2003, e lire 22.520 a decorrere dal 2004,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  50,  comma  9,  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388;
quanto  a lire 10.331 milioni per il 2001, lire 11.997 milioni per il
2002,  lire  15.410  milioni  per  il  2003,  e lire 16.230 milioni a
decorrere     dal    2004,    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 50, comma 2, della
medesima legge.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.