Art. 3. Clausola finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato in 30.598 milioni di lire per l'anno 2001, 37.981 milioni di lire per l'anno 2002, 38.466 milioni di lire per l'anno 2003 e in 38.750 milioni di lire a decorrere dall'anno 2004, si provvede: quanto a lire 20.267 milioni per il 2001, lire 25.984 milioni per il 2002, lire 23.056 per il 2003, e lire 22.520 a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto a lire 10.331 milioni per il 2001, lire 11.997 milioni per il 2002, lire 15.410 milioni per il 2003, e lire 16.230 milioni a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 2, della medesima legge. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.