Art. 10.
        Trattamento tributario dei contratti di assicurazione

  1. Nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera f), del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, in materia di detrazioni per
oneri,  come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera b), numero
1),  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000, n. 47, le parole:
"superiore  al  5  per  cento"  sono  sostituite dalle seguenti: "non
inferiore al 5 per cento".
  2.  Nell'articolo  42,  comma  4, del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  concernente  il trattamento tributario dei
capitali  corrisposti  in  dipendenza  di contratti di assicurazione,
come  modificato  dall'articolo  13, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo  18  febbraio  2000, n. 47 i periodi secondo e terzo sono
sostituiti  dal seguente: "Si considera corrisposto anche il capitale
convertito in rendita a seguito di opzione.".
  3.  Nell'articolo  13  del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
47,   concernente   il   trattamento   tributario  dei  contratti  di
assicurazione  aventi  finalita'  previdenziali,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a)  dopo  il  comma  2,  e'  inserito il seguente: "2-bis. Per le
rendite   vitalizie   aventi   funzione  previdenziale  in  corso  di
costituzione,   le   imprese  di  assicurazione  applicano  l'imposta
sostitutiva   delle   imposte   sui  redditi  nella  misura  prevista
dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sul
risultato  netto  maturato in ciascun periodo d'imposta. Si applicano
le  disposizioni  dell'articolo  14-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo  21  aprile 1993, n. 124. Se le predette rendite derivano
da  contratti  stipulati  con  imprese  di assicurazione operanti nel
territorio  dello  Stato  in  regime  di  liberta'  di prestazioni di
servizi,  l'imposta  sostitutiva  e'  applicata  dal contribuente nel
periodo  d'imposta  in cui matura il diritto alla prestazione secondo
le  disposizioni  previste  per  la  tassazione  dei  redditi  di cui
all'articolo  41,  comma  4, lettera g-quater), del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' versata con le modalita' e
nei  termini  previsti  per  il  versamento  a  saldo  delle  imposte
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.";
    b)  nel  comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c)
nella tariffa allegato A, gli articoli 1 e 23 sono soppressi;";
    c)  nello  stesso  comma  3,  dopo  la lettera c), e' inserita la
seguente:  "c-bis)  nella  tariffa  allegato  A,  l'articolo  14,  e'
sostituito  dal  seguente:  "14  -  Assicurazioni  contro i rischi di
impiego,  diversi  da  quello  di  morte,  connessi alla cessione del
quinto dello stipendio".
 
          Note all'art. 10:
              - Si  riporta il testo dell'art. 13-bis del decreto del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia'
          citato  nelle  note  all'art.  1, cosi' come modificato dal
          presente decreto legislativo:
              "Art.  13-bis (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta
          lorda  si  detrae  un  importo  pari  al  19  per cento dei
          seguenti   oneri   sostenuti   dal   contribuente,  se  non
          deducibili  nella  determinazione  dei  singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo:
                a) gli  interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione,  pagati a soggetti residenti nel territorio
          dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
          ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari  di  ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
          dichiarati;
                b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione  pagati  a soggetti residenti nel territorio
          dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
          ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          di  soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare  da  adibire  ad abitazione principale entro un
          anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
          milioni  di  lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
          essere  effettuato  nell'anno  precedente o successivo alla
          data  della  stipulazione  del  contratto  di mutuo. Non si
          tiene   conto   del   suddetto  periodo  nel  caso  in  cui
          l'originario  contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
          nuovo  di  importo  non  superiore  alla  residua  quota di
          capitale  da  rimborsare, maggiorata  delle  spese  e degli
          oneri  correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare
          locata,  la  detrazione  spetta  a condizione che entro tre
          mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto
          di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione
          e  che  entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
          adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
          si  intende  quella  nella  quale  il contribuente o i suoi
          familiari  dimorano  abitualmente. La detrazione spetta non
          oltre  il  periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
          la  dimora  abituale;  non  si tiene conto delle variazioni
          dipendenti  da  trasferimenti  per motivi di lavoro. Non si
          tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da
          ricoveri  permanenti  in istituti di ricovero o sanitari, a
          condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
          caso   l'immobile  acquistato  sia  oggetto  di  lavori  di
          ristrutturazione   edilizia,   comprovata   dalla  relativa
          concessione  edilizia  o  atto  equivalente,  la detrazione
          spetta  a  decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
          e'  adibita  a  dimora  abituale, e comunque entro due anni
          dall'acquisto.  In  caso di contitolarita' del contratto di
          mutuo  o  di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni
          di   lire   e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli
          interessi,   oneri   accessori  e  quote  di  rivalutazione
          sostenuti.   La  detrazione  spetta,  nello  stesso  limite
          complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento
          alle  somme  corrisposte  dagli  assegnatari  di alloggi di
          cooperative  e  dagli  acquirenti  di unita' immobiliari di
          nuova   costruzione,   alla   cooperativa   o   all'impresa
          costruttrice  a titolo di rimborso degli interessi passivi,
          oneri  accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
          ipotecari  contratti  dalla stessa e ancora indivisi. Se il
          mutuo  e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi
          puo'  fruire  della  detrazione  unicamente  per la propria
          quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
          dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
          le quote;
                c) le  spese  sanitarie, per la parte che eccede lire
          250  mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
          spese  mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
          indicate  nell'art.  10, comma 1, lettera b), e dalle spese
          chirurgiche,  per  prestazioni specialistiche e per protesi
          dentarie  e  sanitarie  in  genere.  Le spese riguardanti i
          mezzi  necessari  all'accompagnamento,  alla deambulazione,
          alla  locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
          informatici  rivolti  a  facilitare  l'autosufficienza e le
          possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3
          della   legge   5 febbraio   1992,   n.  104,  si  assumono
          integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
          soggetti  indicati  nel  precedente  periodo, con ridotte o
          impedite  capacita'  motorie  permanenti,  si comprendono i
          motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
          articoli  53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,
          lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285,  anche  se  prodotti in serie e adattati in
          funzione   delle   suddette  limitazioni  permanenti  delle
          capacita'  motorie.  Tra i veicoli adattati alla guida sono
          compresi  anche  quelli  dotati  di solo cambio automatico,
          purche'  prescritto  dalla commissione medica locale di cui
          all'art.  119  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n.
          285.  Tra  i  mezzi  necessari  per  la locomozione dei non
          vedenti  sono  compresi  i  cani  guida  e  gli autoveicoli
          rispondenti  alle  caratteristiche da stabilire con decreto
          del  Ministro  delle  finanze. Tra i mezzi necessari per la
          locomozione  dei  sordomuti  sono  compresi gli autoveicoli
          rispondenti  alle  caratteristiche da stabilire con decreto
          del  Ministro  delle finanze. La detrazione spetta una sola
          volta  in  un  periodo di quattro anni, salvo i casi in cui
          dal   Pubblico  registro  automobilistico  risulti  che  il
          suddetto  veicolo sia stato cancellato da detto registro, e
          con  riferimento  a un solo veicolo, nei limiti della spesa
          di  lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse
          che  il  suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato,
          nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni
          da  cui  va  detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'
          consentito,  alternativamente,  di  ripartire  la  predetta
          detrazione  in  quattro  quote  annuali  costanti e di pari
          importo.  La  medesima  ripartizione  della  detrazione  in
          quattro  quote  annuali  di pari importo e' consentita, con
          riferimento  alle altre spese di cui alla presente lettera,
          nel  caso  in cui queste ultime eccedano, complessivamente,
          il  limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste
          a  carico  del  contribuente  anche le spese rimborsate per
          effetto  di  contributi  o  premi  di  assicurazione da lui
          versati  e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
          che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
          redditi   che   concorrono   a  formarlo.  Si  considerano,
          altresi',  rimaste  a  carico  del  contribuente  le  spese
          rimborsate  per  effetto  di  contributi  o  premi che, pur
          essendo  versati  da  altri,  concorrono  a  formare il suo
          reddito,   salvo   che   il   datore  di  lavoro  ne  abbia
          riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
                c-bis)  le  spese  veterinarie,  fino  all'importo di
          L. 750.000, limitatamente alla parte che eccede L. 250.000.
          Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
          tipologie  di  animali per le quali spetta la detraibilita'
          delle predette spese;
                d) le  spese  funebri  sostenute  in dipendenza della
          morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
          di  affidati  o  affiliati,  per  importo non superiore a 3
          milioni di lire per ciascuna di esse;
                e) le  spese  per  frequenza  di  corsi di istruzione
          secondaria  e  universitaria,  in  misura  non  superiore a
          quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
          statali;
                f) i  premi  per  assicurazioni aventi per oggetto il
          rischio  di morte o di invalidita' permanente non inferiore
          al  5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
          autosufficienza   nel  compimento  degli  atti  della  vita
          quotidiana,  se  l'impresa di assicurazione non ha facolta'
          di  recesso  dal contratto, per un importo complessivamente
          non  superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
          Ministero   delle   finanze,   sentito  l'Istituto  per  la
          vigilanza   sulle   assicurazioni   private  (ISVAP),  sono
          stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
          contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
          Per   i  percettori  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e
          assimilato,  si  tiene  conto, ai fini del predetto limite,
          anche  dei  premi di assicurazione in relazione ai quali il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato la detrazione in sede di
          ritenuta;
                g) le  spese  sostenute  dai  soggetti obbligati alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi  della  legge  1o giugno 1939, n. 1089, e del decreto
          del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle  spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
          risultare   da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla
          competente   soprintendenza   del   Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali,  previo  accertamento  della loro
          congruita'  effettuato  d'intesa  con il competente ufficio
          del  territorio  del Ministero delle finanze. La detrazione
          non  spetta  in  caso di mutamento di destinazione dei beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per
          i  beni  culturali  e  ambientali,  di mancato assolvimento
          degli  obblighi  di  legge  per  consentire l'esercizio del
          diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni immobili e
          mobili  vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
          di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali   da'   immediata  comunicazione  al  competente
          ufficio  delle  entrate  del  Ministero delle finanze delle
          violazioni  che  comportano  la  perdita  del  diritto alla
          detrazione;  dalla  data di ricevimento della comunicazione
          inizia  a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica della
          dichiarazione dei redditi;
                h) le  erogazioni  liberali  in denaro a favore dello
          Stato,  delle  regioni,  degli enti locali territoriali, di
          enti  o  istituzioni  pubbliche,  di comitati organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali   e  ambientali,  di  fondazioni  e  associazioni
          legalmente  riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
          o   promuovono   attivita'  di  studio,  di  ricerca  e  di
          documentazione  di rilevante valore culturale e artistico o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la  manutenzione,  la  protezione  o il restauro delle cose
          indicate nell'art. 1 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e
          nel  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre
          1963,  n.  1409,  ivi comprese le erogazioni effettuate per
          l'organizzazione  in  Italia  e  all'estero  di mostre e di
          esposizioni  di  rilevante  interesse scientifico-culturale
          delle  cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le ricerche
          eventualmente  a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
          manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
          anche  ai  fini  didattico-promozionali,  ivi  compresi gli
          studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
          le  pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
          culturali  devono  essere  autorizzate,  previo  parere del
          competente  comitato di settore del Consiglio nazionale per
          i  beni  culturali  e  ambientali, dal Ministero per i beni
          culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
          spesa  ed  il  conto  consuntivo.  Il  Ministero per i beni
          culturali   e   ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari
          affinche'  le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore delle
          associazioni  legalmente  riconosciute, delle istituzioni e
          delle  fondazioni  siano  utilizzate per gli scopi indicati
          nella   presente   lettera   e  controlla  l'impiego  delle
          erogazioni  stesse.  Detti  termini  possono, per causa non
          imputabile  al  donatario, essere prorogati una sola volta.
          Le  erogazioni  liberali  non  integralmente utilizzate nei
          termini  assegnati  affluiscono  all'entrata  del  bilancio
          dello   Stato,   o   delle  regioni  e  degli  enti  locali
          territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
          essi  siano  direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
          fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
          l'anno  successivo.  Il  Ministero  per  i beni culturali e
          ambientali  comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
          centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
          Ministero  delle  finanze  l'elenco nominativo dei soggetti
          erogatori,  nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
                h-bis)  il  costo specifico o, in mancanza, il valore
          normale  dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
          convenzione,  ai  soggetti  e  per le attivita' di cui alla
          lettera h);
                i) le  erogazioni liberali in denaro, per importo non
          superiore   al   2   per   cento  del  reddito  complessivo
          dichiarato,  a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello
          spettacolo,   effettuate  per  la  realizzazione  di  nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari
          settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla   data   del   ricevimento  affluiscono,  nella  loro
          totalita', all'entrata dello Stato;
                i-bis)  le erogazioni liberali in denaro, per importo
          non   superiore  a  4  milioni  di  lire,  a  favore  delle
          organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
          nonche' i contributi associativi, per importo non superiore
          a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'
          di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
          cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
          di  assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
          impotenza  al  lavoro  o  di  vecchiaia, ovvero, in caso di
          decesso,  un  aiuto  alle  loro  famiglie. La detrazione e'
          consentita   a   condizione   che  il  versamento  di  tali
          erogazioni  e  contributi  sia  eseguito  tramite  banca  o
          ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
          pagamento  previsti  dall'art.  23  del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
          a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento
          di  efficaci  controlli,  che  possono essere stabilite con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze da emanarsi ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                i-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per un
          importo  complessivo  in  ciascun  periodo  di  imposta non
          superiore  a  due milioni di lire, in favore delle societa'
          sportive  dilettantistiche,  a condizione che il versamento
          di  tali  erogazioni  sia  eseguito tramite banca o ufficio
          postale,  ovvero  secondo  altre  modalita'  stabilite  con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  da emanare ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                i-quater)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per
          importo  non  superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
          associazioni  di  promozione  sociale iscritte nei registri
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni di legge. Si applica
          l'ultimo periodo della lettera i-bis).
              1-bis.  Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
          19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
          dei  partiti  e movimenti politici per importi compresi tra
          100.000   e   200   milioni  di  lire  effettuate  mediante
          versamento bancario o postale.
              1-ter.  Ai  fini dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche,   si   detrae  dall'imposta  lorda,  e  fino  alla
          concorrenza  del  suo  ammontare, un importo pari al 19 per
          cento  dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
          di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
          di   indicizzazione   pagati   a   soggetti  residenti  nel
          territorio   dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro  delle
          Comunita'  europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in
          dipendenza  di  mutui  contratti,  a partire dal 1o gennaio
          1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
          immobiliare   da  adibire  ad  abitazione  principale.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
          modalita'  e  le  condizioni  alle  quali e' subordinata la
          detrazione di cui al presente comma.
              1-quater.  Dall'imposta  lorda  si detrae, nella misura
          forfettaria  di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
          vedenti per il mantenimento dei cani guida.
              2.  Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del
          comma  1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
          nell'interesse  delle  persone indicate nell'art. 12 che si
          trovino  nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per
          gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
          stabilito.  Per  gli  oneri  di  cui  alla  lettera  c) del
          medesimo  comma  1  sostenuti  nell'interesse delle persone
          indicate  nell'art.  12 che non si trovino nelle condizioni
          previste  dal  comma  3  del  medesimo articolo, affette da
          patologie    che    danno   diritto   all'esenzione   dalla
          partecipazione  alla  spesa sanitaria, la detrazione spetta
          per  la  parte  che non trova capienza nell'imposta da esse
          dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti
          tali patologie, ed entro il limite annuo di L. 12.000.000.
              3.  Per  gli  oneri  di  cui  alle  lettere a), g), h),
          h-bis),  i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
          societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
          singoli   soci   nella   stessa  proporzione  prevista  nel
          menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 42 del sopra citato
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.   917,   cosi'  come  modificato  dal  presente  decreto
          legislativo:
              "Art. 42 (Determinazione del reddito di capitale). - 1.
          Il  reddito  di capitale e' costituito dall'ammontare degli
          interessi,  utili o altri proventi percepiti nel periodo di
          imposta,  senza  alcuna  deduzione. Nei redditi di cui alle
          lettere  a),  b),  f),  e  g)  del  comma 1 dell'art. 41 e'
          compresa  anche  la  differenza tra la somma percepita o il
          valore  normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo
          di  emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in
          gestione,  ovvero  il  valore  normale  dei beni impiegati,
          apportati  od  affidati in gestione. I proventi di cui alla
          lettera  g)  del  comma  1  dell'art.  41  sono determinati
          valutando  le  somme  impiegate,  apportate  o  affidate in
          gestione nonche' le somme percepite o il valore normale dei
          beni  ricevuti,  rispettivamente,  secondo  il  cambio  del
          giorno  in  cui  le  somme  o  i  valori  sono  impiegati o
          incassati.  Qualora la differenza tra la somma percepita od
          il  valore  normale  dei  beni  ricevuti alla scadenza e il
          prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella
          lettera  b)  del  comma 1 dell'art. 41 sia determinabile in
          tutto  od in parte in funzione di eventi o di parametri non
          ancora  certi  o  determinati  alla  data  di emissione dei
          titoli   o   certificati,   la   parte  di  detto  importo,
          proporzionalmente    riferibile   al   periodo   di   tempo
          intercorrente  fra  la  data  di  emissione e quella in cui
          l'evento  od  il parametro assumono rilevanza ai fini della
          determinazione  della  differenza, si considera interamente
          maturata  in  capo  al  possessore  a  tale  ultima data. I
          proventi  di  cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'art.
          41   sono   costituiti  dalla  differenza  positiva  tra  i
          corrispettivi  globali  di trasferimento dei titoli e delle
          valute.  Da  tale  differenza si scomputano gli interessi e
          gli  altri  proventi  dei  titoli,  non  rappresentativi di
          partecipazioni,   maturati   nel   periodo  di  durata  del
          rapporto,  con  esclusione dei redditi esenti dalle imposte
          sui  redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi
          in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il
          cambio  del  giorno  in  cui  sono  pagati o incassati. Nei
          proventi  di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al
          compenso   per   il  mutuo,  anche  il  controvalore  degli
          interessi   e   degli   altri   proventi  dei  titoli,  non
          rappresentativi  di partecipazioni, maturati nel periodo di
          durata del rapporto.
              2.  Per  i  capitali  dati a mutuo gli interessi, salvo
          prova  contraria,  si  presumono  percepiti alle scadenze e
          nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono
          stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti
          nell'ammontare  maturato  nel  periodo  di  imposta.  Se la
          misura  non  e'  determinata  per iscritto gli interessi si
          computano al saggio legale.
              3.   Per  i  contratti  di  conto  corrente  e  per  le
          operazioni   bancarie   regolate   in   conto  corrente  si
          considerano  percepiti  anche  gli  interessi  compensati a
          norma di legge o di contratto.
              4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di
          assicurazione    sulla    vita    e   di   capitalizzazione
          costituiscono  reddito  per  la  parte  corrispondente alla
          differenza  tra  l'ammontare  percepito  e quello dei premi
          pagati.   Si   considera   corrisposto  anche  il  capitale
          convertito  in  rendita  a  seguito di opzione. La predetta
          disposizione  non  si applica in ogni caso alle prestazioni
          erogate   in   forma  di  capitale  ai  sensi  del  decreto
          legislativo   21 aprile   1993,   n.   124,   e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              4-bis.   Le   somme  od  il  valore  normale  dei  beni
          distribuiti,  anche  in sede di riscatto o di liquidazione,
          dagli   organismi   d'investimento   collettivo  mobiliari,
          nonche' le somme od il valore normale dei beni percepiti in
          sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi
          costituiscono  proventi  per un importo corrispondente alla
          differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni
          o  quote  rilevato alla data della distribuzione, riscatto,
          liquidazione  o  cessione  e  l'incremento  di valore delle
          azioni  o  quote  rilevato  alla  data di sottoscrizione od
          acquisto.  L'incremento  di  valore delle azioni o quote e'
          rilevato  dall'ultimo  prospetto predisposto dalla societa'
          di gestione.
              4-ter.  I  redditi di cui alla lettera g-quinquies) del
          comma  1  dell'art. 41 sono costituiti dalla differenza tra
          l'importo  di  ciascuna  rata  di  rendita o di prestazione
          pensionistica  erogata  e  quello della corrispondente rata
          calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  13  del  decreto
          legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note
          alle  premesse,  cosi' come modificato dal presente decreto
          legislativo:
              "Art.  13  (Trattamento  tributario  dei  contratti  di
          assicurazione,  dei contributi versati volontariamente alla
          gestione   della   forma   pensionistica   obbligatoria  di
          appartenenza).  -  1.  Al  testo  unico  delle  imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) nell'art. 10:
                  1)  al  comma  1,  lettera  e), dopo le parole: "in
          ottemperanza  a  disposizioni  di  legge"  sono aggiunte le
          seguenti:  ",  nonche' quelli versati facoltativamente alla
          gestione   della   forma   pensionistica   obbligatoria  di
          appartenenza,  ivi compresi quelli per la ricongiunzione di
          periodi assicurativi. Sono altresi' deducibili i contributi
          versati  al fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo
          16 settembre 1996, n. 565 ;
                  2)  al  comma  2, e' aggiunto, in fine, il seguente
          periodo:  "Tale  disposizione  si  applica altresi' per gli
          oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle
          persone indicate nel medesimo art. 433 del codice civile se
          fiscalmente a carico. ;
                b) nell'art.   13-bis,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                  1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
                    "f)  i premi per assicurazioni aventi per oggetto
          il  rischio  di morte o di invalidita' permanente superiore
          al  5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
          autosufficienza   nel  compimento  degli  atti  della  vita
          quotidiana,  se  l'impresa di assicurazione non ha facolta'
          di  recesso  dal contratto, per un importo complessivamente
          non  superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
          Ministero   delle   finanze,   sentito  l'Istituto  per  la
          vigilanza   sulle   assicurazioni   private  (ISVAP),  sono
          stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
          contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
          Per   i  percettori  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e
          assimilato,  si  tiene  conto, ai fini del predetto limite,
          anche  dei  premi di assicurazione in relazione ai quali il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato la detrazione in sede di
          ritenuta; ;
                c) nell'art.   42,  comma  4,  il  primo  periodo  e'
          sostituito dai seguenti:
              "4.  I  capitali corrisposti in dipendenza di contratti
          di   assicurazione   sulla   vita   e  di  capitalizzazione
          costituiscono  reddito  per  la  parte  corrispondente alla
          differenza  tra  l'ammontare  percepito  e quello dei premi
          pagati. Tale differenza si assume applicando al suo importo
          gli   elementi   di  rettifica  finalizzati  a  rendere  la
          tassazione  equivalente  a  quella  che sarebbe derivata se
          tale  reddito  avesse subito la tassazione per maturazione,
          calcolati   tenendo   conto  del  tempo  intercorso,  delle
          eventuali     variazioni     dell'aliquota     dell'imposta
          sostitutiva,  nonche' della data di pagamento della stessa.
          Con  i  decreti  del  Ministro  delle  finanze,  sentito un
          apposito  organo  tecnico,  sono  stabiliti gli elementi di
          rettifica";
                d) nell'art. 47, comma 1, la lettera h) e' sostituita
          dalla seguente:
                "h)  le  rendite  vitalizie  e  le  rendite  a  tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
          aventi  funzione  previdenziale. Le rendite aventi funzione
          previdenziale   sono   quelle  derivanti  da  contratti  di
          assicurazione  sulla vita stipulati con imprese autorizzate
          dall'Istituto  per la vigilanza sulle assicurazioni private
          (ISVAP)  ad  operare  nel  territorio  dello Stato, o quivi
          operanti  in  regime  di  stabilimento  o di prestazioni di
          servizi,  che  non  consentano  il  riscatto  della rendita
          successivamente all'inizio dell'erogazione;";
                e) nell'art.  48-bis,  comma  1, lettera c), l'ultimo
          periodo e' soppresso.
              2.  Ai  fini dell'applicazione degli articoli 10, comma
          1,  lettera e-bis) e 13-bis) comma 1, lettera f), del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i
          contratti  di  assicurazione  che prevedono la copertura di
          piu'  rischi  aventi un regime fiscale differenziato, nella
          polizza  e'  evidenziato  l'importo  del premio afferente a
          ciascun rischio.
              2-bis.   Per   le  rendite  vitalizie  aventi  funzione
          previdenziale  in  corso  di  costituzione,  le  imprese di
          assicurazione applicano l'imposta sostitutiva delle imposte
          sui  redditi  nella misura prevista dall'art. 7 del decreto
          legislativo  21 novembre  1997, n. 461, sul risultato netto
          maturato  in  ciascun  periodo  d'imposta.  Si applicano le
          disposizioni dell'art. 14-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto
          legislativo  21 aprile 1993, n. 124. Se le predette rendite
          derivano    da   contratti   stipulati   con   imprese   di
          assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime
          di   liberta'   di   prestazioni   di   servizi,  l'imposta
          sostitutiva  e'  applicata  dal  contribuente  nel  periodo
          d'imposta in cui matura il diritto alla prestazione secondo
          le  disposizioni  previste per la tassazione dei redditi di
          cui  all'art.  41,  comma  4,  lettera g-quater), del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e'
          versata  con  le  modalita'  e  nei termini previsti per il
          versamento   a   saldo   delle   imposte  risultanti  dalle
          dichiarazioni dei redditi.
              3.  Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate
          le seguenti modificazioni:
                a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati;
                b) nell'art.  21,  secondo  comma,  le  parole: "e di
          rendita vitalizia" sono soppresse;
                c) nella  tariffa,  allegato  A,  gli articoli 1 e 23
          sono soppressi;
                c-bis)   nella  tariffa  allegato  A,  l'art.  14  e'
          sostituito  dal  seguente:  "14  -  Assicurazioni  contro i
          rischi  di  impiego,  diversi  da quello di morte, connessi
          alla cessione del quinto dello stipendio;
                d) nella  tariffa, allegato C, e' aggiunto l'art. 11,
          cosi'  rubricato:  "Assicurazioni sulla vita e contratti di
          capitalizzazione",  in  corrispondenza  della "natura delle
          assicurazioni",  e  "Assicurazione  sulla vita di qualunque
          specie,  ivi  compresi i contratti di rendita vitalizia e i
          contratti    di    capitalizzazione",   in   corrispondenza
          dell'"indicazione delle operazioni".
              4.  Nell'art.  2  del  decreto legislativo 16 settembre
          1996, n. 565, il comma 5 e' soppresso".