Art. 11.
Imposta sostitutiva   sui   redditi   derivanti   da   contratti   di
           assicurazione sulla vita e di capitalizzazione

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)   nella   rubrica,  le  parole:  "lettera  g-quinquies)"  sono
sostituite dalle seguenti: "lettere g-quater) e g-quinquies)";
    b)  dopo  il  comma  1,  e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini
dell'applicazione  dell'imposta  di cui all'articolo 26-ter, comma 1,
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi
e  quella  in  cui  il  capitale e' corrisposto e' superiore a dodici
mesi,  l'imposta  si  determina  applicando gli elementi di rettifica
finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per
maturazione,  calcolati  tenendo  conto  del  tempo intercorso, delle
eventuali  variazioni  dell'aliquota  dell'imposta  sostitutiva,  dei
tassi  di  rendimento  dei  titoli  di  Stato,  nonche' della data di
pagamento  dell'imposta  sostitutiva.  Con decreto del Ministro delle
finanze   sono   stabiliti   gli  elementi  di  rettifica.  L'imposta
sostitutiva  e'  versata  entro il sedicesimo giorno del secondo mese
successivo a quello in cui e' stata applicata.";
    c) il comma 2 e' abrogato.
 
          Nota all'art. 11:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note
          alle  premesse,  cosi' come modificato dal presente decreto
          legislativo:
              "Art.  14  (Applicazione  dell'imposta  sostitutiva sui
          redditi  di  cui  all'art. 41, comma 1, lettere g-quater) e
          g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi). -
          1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600, dopo l'art. 26-bis, e' inserito il seguente:
              "Art.  26-ter.  -  1.  Sui  redditi di cui all'art. 41,
          comma  1,  lettera g-quater), del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  l'impresa  di
          assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte
          sui  redditi  nella misura prevista dall'art. 7 del decreto
          legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
              2.  Sui  redditi  di  cui all'art. 41, comma 1, lettera
          g-quinquies),  del  citato  testo  unico  delle imposte sui
          redditi,  i  soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23
          applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
          nella  misura  prevista dall'art. 7 del decreto legislativo
          21 novembre 1997, n. 461.
              3.  Per  i  redditi  indicati nei commi 1 e 2 dovuti da
          soggetti   non   residenti  si  applicano  le  disposizioni
          dell'art.   16-bis   del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi.".
              1-bis.  Ai  fini  dell'applicazione dell'imposta di cui
          all'art.  26-ter, comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica   29 settembre  1973,  n.  600,  se  il  periodo
          intercorrente  tra la data di versamento dei premi e quella
          in  cui  il  capitale  e' corrisposto e' superiore a dodici
          mesi,  l'imposta  si  determina  applicando gli elementi di
          rettifica  finalizzati  a rendere equivalente la tassazione
          rispetto  a quella per maturazione, calcolati tenendo conto
          del    tempo   intercorso,   delle   eventuali   variazioni
          dell'aliquota   dell'imposta   sostitutiva,  dei  tassi  di
          rendimento  dei  titoli  di  Stato,  nonche'  della data di
          pagamento   dell'imposta   sostitutiva.   Con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze  sono  stabiliti  gli  elementi di
          rettifica.   L'imposta  sostitutiva  e'  versata  entro  il
          sedicesimo  giorno  del secondo mese successivo a quello in
          cui e' stata applicata.
              2. (Comma abrogato).".