Art. 11. Imposta sostitutiva sui redditi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole: "lettera g-quinquies)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere g-quater) e g-quinquies)"; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 26-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale e' corrisposto e' superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, nonche' della data di pagamento dell'imposta sostitutiva. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica. L'imposta sostitutiva e' versata entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata."; c) il comma 2 e' abrogato.
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 14 (Applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'art. 41, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi). - 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'art. 26-bis, e' inserito il seguente: "Art. 26-ter. - 1. Sui redditi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 2. Sui redditi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposizioni dell'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi.". 1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'art. 26-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale e' corrisposto e' superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, nonche' della data di pagamento dell'imposta sostitutiva. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica. L'imposta sostitutiva e' versata entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata. 2. (Comma abrogato).".